Rinnovo del CCNL Cooperative Sociali

 

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Circolare n.21-2025

Oggetto: Rinnovo del CCNL Cooperative Sociali

Con il presente per ricordarVi che l’Ipotesi di accordo 26 gennaio 2024 (la cui riserva è stata sciolta con il Verbale di incontro del 5 marzo 2024) per il rinnovo del CCNL 21 maggio 2019 per i dipendenti dalle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo ha previsto che delle novità con decorrenza dal 1° gennaio 2025, nel dettaglio:

  • Assistenza sanitaria integrativa;
  •  Elemento temporaneo aggiuntivo;
  • Quattordicesima mensilità.

Assistenza sanitaria integrativa
Le Parti hanno convenuto che a decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo a carico della cooperativa di 5,00 euro mensili per ciascun lavoratore venga incrementato di ulteriori 5,00 euro mensili (quindi sarà pari a 10,00 euro mensili).

Elemento temporaneo aggiuntivo
Per quanto riguarda:

  • gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia così come specificati dal Decreto Ministeriale 378 del 09 maggio 2018 pubblicato in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 e;
  • gli educatori professionali socio pedagogici in possesso di qualifica così come definita dal comma 597 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

inquadrati al profilo D1 del presente articolo, a far data dal 1° gennaio 2025 avranno diritto ad un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile del valore economico di € 41,00.
Tale valore sarà incrementato a partire dal 1° settembre 2025 di € 41,00.
A far data dal 01 gennaio 2026 gli educatori di cui al presente articolo transiteranno al livello D2 del presente contratto senza conservazione dell’elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione.
L’elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione avrà effetto su tutti gli istituti contrattuali e non potrà essere conservato in ogni caso di passaggio di livello o di mansione.

L’elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione dovrà apparire nel cedolino del lavoratore con l’indicazione “ETDR Educatore”. Sono fatti salvi gli accordi in essere.

Quattordicesima mensilità
A partire dal 1° gennaio 2025 i lavoratori in forza matureranno la quattordicesima mensilità che verrà corrisposta con le spettanze relative al mese di giugno di ogni anno, per un importo pari alla metà di una retribuzione mensile in vigore nel mese di corresponsione.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, sempre a far data dal 1° gennaio 2025, dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi dell’ammontare dell’importo, per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la cooperativa. La frazione di mese superiore ai 15 giorni lavorativi va considerata come mese intero.
Si precisa, che l’importo:

  • non spetta per il periodo trascorso in aspettativa non retribuita per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio;
  • va computato agli effetti del TFR e dell’indennità sostitutiva di preavviso.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 03 febbraio 2025

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio