Fringe benefit auto uso promiscuo (comma 48)

circolare n.4-2025 Fringe benefit auto uso promiscuo

 

 

Circolare n. 4-2025

Oggetto: Fringe benefit auto uso promiscuo (comma 48)

Attraverso la revisione dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, a decorrere dal 2025, sono apportate modifiche alle regole di determinazione del valore del fringe benefit derivante dalla concessione di un veicolo aziendale in uso promiscuo al dipendente.
Per la quantificazione del fringe benefit, occorre verificare il momento di immatricolazione e di assegnazione del mezzo. Nello specifico, per gli autoveicoli, motocicli e ciclo motori aziendali immatricolati ed assegnati:

entro il 30 giugno 2020, il fringe benefit va calcolato considerando la percorrenza convenzionale annua di 15.000 km moltiplicata per il costo chilometrico ACI e applicando al prodotto ottenuto la percentuale del 30%;
dal 1° luglio 2020 e fino 31 dicembre 2024, il fringe benefit va calcolato, ferma restando la percorrenza convenzionale annua di 15.000 km e il costo chilometrico ACI, applicando le seguenti percentuali che variano a seconda dei livelli di emissione di anidride carbonica per chilometro (g/km di C02) del mezzo, ossia:

  •  25% per i veicoli con valori di emissioni di anidride carbonica non superiori a 60 g/km;
  •  30% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;
  •  50% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km;
  • 60% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 190 g/km.;

dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit è quantificato in misura pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI. La percentuale è ridotta al:

  •  10% nell’ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
  •  20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

Si ricorda, che, il benefit deve essere quantificato al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente per l’utilizzo del mezzo.

Il fringe benefit come sopra calcolato è soggetto al limite di esenzione fissato dall’articolo 51, comma 3 del TUIR. Tale limite, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 è confermato in euro 1.000 per la generalità dei lavoratori, elevato ad euro 2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico. Al raggiungimento del limite di esenzione (euro 1.000 ovvero euro 2.000) concorrono, oltre che i beni e servizi prestati ai lavoratori, anche eventuali somme loro rimborsate per le spese per le utenze domestiche (acqua, luce e gas), per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Si informa che, con comunicato pubblicato in GU n. 304 del 30 dicembre 2024, l’Agenzia delle entrate rende note le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio autovetture e motocicli elaborate dall’ACI per l’anno 2025 (articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314),disponibili sul sito internet https://aci.gov.it/servizio/fringe-benefit/ nella Sezione online Fringe benefit.

Vi chiediamo, cortesemente, di comunicarci entro e non oltre il 24 gennaio 2025, l’elenco dei dipendenti/collaboratori ai quali l’azienda ha concesso l’utilizzo di autovettura aziendale ad uso promiscuo ed i relativi importi in base alle nuove tabelle ACI anno 2025 con allegato copia del libretto di circolazione.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 20 gennaio 2025

                                                             Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio