circolare n. 67/2024 Rinnovo contrattuale Metalmeccanica – Aziende Artigiane (Parte normativa)
Circolare n. 67-2024
Oggetto: Rinnovo contrattuale Metalmeccanica – Aziende Artigiane (Parte normativa)
In data 19 novembre 2024, tra Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Metalmeccanica di produzione, Confartigianato Impianti, Confartigianato Orafi, Confartigianato Odontotecnici, Confartigianato Restauro, CNA Produzione, CNA Installazione e Impianti, CNA Servizi alla Comunità/Autoriparatori, CNA Artistico e Tradizionale, CNA Benessere e Sanità – SNO, CASARTIGIANI, CLAAI, FIOM – CGIL, FIM – CISL, UILM – UIL, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Meccanica 17 dicembre 2021 (integrato dal Verbale di accordo economico 21 dicembre 2023), ossia del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini, dalle imprese odontotecniche e dalle imprese di restauro di beni culturali, scaduto il 31 dicembre 2022.
Il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 2023 e avrà validità fino al 31 dicembre 2026.
Le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Si illustrano brevemente, alcune variazioni relative alla parte normativa previste, di cui:
- Orario di lavoro;
- Formazione continua;
- Preavviso;
- Lavoro a tempo parziale;
- Contratto a tempo determinato;
- Apprendistato professionalizzante.
Orario di lavoro
Il CCNL disciplina l’orario di lavoro come segue:
la durata massima settimanale dell’orario di lavoro ordinario viene fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni lavorativi sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì. Per le imprese artigiane classificate ai punti 3 e 4 della sfera di applicazione del contratto, l’orario settimanale di 40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi.
Diverse distribuzioni dell’orario settimanale potranno essere definite a livello aziendale tra imprese e lavoratori, tra impresa e R.S.A., ove le stesse esistano.
Nel caso di distribuzione non meramente transitoria e non uniforme dell’erario di lavoro, che non preveda le 8 ore giornaliere fisse e comunque non superiori alle 9 ore ordinarie giornaliere, attivata al di fuori delle ipotesi dell’art.19, sarà considerato lavoro straordinario solamente il superamento dell’orario di lavoro ordinario pattuito tra le parti fermo restando i limiti di cui all’art. 22 comma terzo.
Formazione continua
A favore di ciascun lavoratore è previsto il riconoscimento di 16 ore (prima 8 ore) di formazione da esercitare ogni triennio per percorsi di formazione attinenti all’attività aziendale di riferimento, da effettuare durante l’orario di lavoro in modo concordato con l’azienda. Le ore di formazione eventualmente non fruite potranno essere utilizzate entro il biennio successivo.
Preavviso
L’accordo di rinnovo prevede la ridefinizione dei termini di preavviso (espressi in giorni di calendario) relativamente agli operai del settore metalmeccanica e installazione di impianti ed agli operai del settore orafi, argentieri ed affini. Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell’art. 36 (Licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
- 5° e 6° livello con anzianità inferiore a 5 anni: 20 giorni di calendario
- 3° e 4° livello con anzianità inferiore a 5 anni: 25 giorni di calendario
- 5° e 6° livello con anzianità da 6 anni a 10 anni: 25 giorni di calendario
- 3° e 4° livello con anzianità da 6 a 10 anni: 30 giorni di calendario
- 5° e 6° livello con anzianità superiore a 10 anni: 30 giorni di calendario
- 3° e 4° livello con anzianità superiore a 10 anni: 35 giorni di calendario
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i predetti termini di preavviso, deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Lavoro a tempo parziale
Il lavoro supplementare verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle ore giornaliere pattuite e delle 40 ore settimanali. Per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario.
Contratto a tempo determinato
Ai sensi degli articoli 19 e 21 del D.lgs. 81/2015, come novellati dall’art.24 del D.L 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, ulteriori condizioni previste dal presente CCNL di stipulare, rinnovare o prorogare rapporti a tempo determinato per periodi successivi ai primi dodici mesi ed entro i limiti massimi di legge sono individuate nei seguenti casi:
• punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
• incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
• esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
• esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell’organico in relazione all’esecuzione di commesse particolari.
Apprendistato professionalizzante
A decorrere dal 1° gennaio 2025 i lavoratori assunti con contratto di apprendistato maturano gli scatti di anzianità. Per gli apprendisti già in forza al 1° gennaio 2025, la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini del riconoscimento degli scatti decorre da pari data.
L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva. L’erogazione avverrà con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti ai sensi del presente CCNL. Dal periodo di paga successivo a quello di termine del periodo formativo del contratto di apprendistato, gli importi degli aumenti periodici già maturati saranno rivalutati ai valori previsti ai sensi del presente CCNL per il livello finale in cui viene inquadrato il lavoratore.
La frazione di biennio, in corso al momento del passaggio in qualifica, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico relativo al livello di inquadramento conseguito.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Bergamo, 16 dicembre 2024
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio