Riduzione tasso medio per interventi di prevenzione per anno 2025 (OT23 2024)

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Circolare n.58-2024                                                       

Oggetto: Riduzione tasso medio per interventi di prevenzione per l’ anno 2025 (OT23 2024)

Con la presente, Si ricorda che l’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle tariffe, approvate con D.I. 27 febbraio 2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. Per poter accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza “Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione” (OT23), esclusivamente in modalità telematica, entro il 28 febbraio 2025, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.

La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda (in questo caso l’anno 2024).L’Inail, con la nota n. 11050 del 12 novembre 2024, mette a disposizione il modulo e la guida alla compilazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2025 (OT24), di seguito allegato. Occorre ricordare che, il riconoscimento della riduzione e subordinato all’accertamento:

  • della regolarità degli obblighi contributivi e assicurativi (DURC);
  • all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
  • e all’attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro predefiniti dall’Istituto e che vengono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale.

I due suddetti requisiti sono verificati dalla sede Inail competente. Se dalle verifiche risulta che il datore di lavoro non è in possesso dei requisiti di regolarità contributiva o non è in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o non ha realizzato gli interventi indicati nella domanda di riduzione, la sede Inail non applica la riduzione o, in caso di domanda accolta, la revoca.
In questo secondo caso sono richiesti i premi dovuti con applicazione delle relative sanzioni civili.

In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed e applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Bergamo, 18 novembre 2024

                                  Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio