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Circolare n.51-2024
Oggetto: Nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (patente a crediti)
L’articolo 29, comma 19, del Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 (convertito in Legge n. 56 del 29 aprile 2024) al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha riscritto l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e introduce un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (c.d. patente a crediti).
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024 n. 221 è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132 con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il rilascio della patente da parte di tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Il provvedimento entra in vigore il 1° ottobre 2024.
Sono escluse dall’obbligo le imprese e lavoratori autonomi che effettuano mere forniture o prestazioni intellettuali (ad esempio ingegneri, architetti, geometri), mentre sono esonerate le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di III livello (di cui all’articolo 100, comma 4 del D.Lgs n. 36/2023).
Domanda rilascio Patente a Crediti e requisiti
La patente a crediti verrà rilasciata in formato digitale dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a seguito di una specifica istanza telematica presentata da parte del legale rappresentante aziendale, dal lavoratore autonomo oppure attraverso l’assistenza di un intermediario (consulente del lavoro, commercialista, avvocato, CAF) munito di apposita delega scritta accedendo con SPID o CIE al portale: https://www.ispettorato.gov.it/.
Il servizio di richiesta rilascio patente a crediti sarà attivato dal 1° ottobre p.v.
Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta di rilascio della patente saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Ai fini del rilascio della patente a crediti il legale rappresentante o lavoratore autonomo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) essere in regola con tutti gli obblighi formativi previsti dal D.Lgs n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza, sorveglianza sanitaria, primo soccorso (formazione del datore di lavoro o lavoratore autonomo, dirigenti, preposti, dipendenti, RLS, RSPP);
c) essere in possesso di DURC valido (Documento Unico Regolarità Contributiva) ai fini Inps, Inail e Cassa Edile;
d) essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi valido (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) essere in possesso del DURF valido (Documento Unico regolarità Fiscale) ai fini del pagamento delle imposte, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti sopra indicati deve essere dichiarato nella domanda telematica presentata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso autocertificazione (requisiti a), c), e)) e dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (requisiti b), d), f)) ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.
Entro 5 giorni dalla data di presentazione della domanda di rilascio della patente deve esserne data notizia a RLS e RLST.
Dalla data di presentazione della domanda e comunque fino all’effettivo rilascio della patente a crediti è possibile proseguire regolarmente con l’attività lavorativa presso i cantieri, salvo diversa comunicazione notificata da parte dell’Ispettorato.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, verificata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, rilascia la Patente a Crediti con un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere incrementati fino ad un massimo di 100 crediti.
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. |
Cause di decurtazione dei crediti e sospensione della patente
I crediti sono suscettibili di decurtazione qualora nei confronti dell’impresa o del lavoratore autonomo, titolari della patente, siano stati adottati provvedimenti definitivi sanzionatori a seguito di accertamento delle violazioni.
Il numero dei crediti da decurtare saranno indicati negli atti e provvedimenti definitivi emessi nei confronti dell’impresa o lavoratore autonomo e notificati alla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro la quale provvederà entro 30 giorni alla decurtazione (si veda l’allegata tabella con indicazione delle fattispecie previste e numero massimo di crediti decurtabili).
La patente con un punteggio inferiore a 15 crediti non consente a imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, escluso il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione, a condizione che sia già stato completato almeno il 30% dell’opera, nonché gli effetti dei provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi, in caso di infortuni che provochino la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale in presenza di una colpa grave imputabile al titolare della patente a crediti.
Lo svolgimento di attività in cantieri temporanei o mobili da parte di un’impresa o lavoratore autonomo sprovvisto di patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti, si applica:
- una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a euro 6.000 non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del presente decreto;
- nonché l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 per un periodo di sei mesi.
Obblighi e sanzioni per committenti e responsabili dei lavori
L’art. 29, comma 19, del Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 modifica l’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale disciplina gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori.
In particolare il committente o il responsabile dei lavori sono tenuti ad effettuare la verifica del possesso:
- della Patente a crediti di cui all’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero;
- dell’attestato di qualificazione SOA di III livello, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008;
in caso di mancata verifica del possesso della patente a crediti o della certificazione SOA da parte dei committenti e dei responsabili dei lavori è prevista a loro carico una sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 ad € 2.562,91.
Attribuzione di ulteriori crediti
I crediti riconosciuti possono essere incrementati in base a diverse ragioni di storicità aziendale, attività di investimento in tema di formazione, possesso di specifiche certificazioni (si veda l’allegata tabella con indicazione delle fattispecie previste e numero massimo di crediti attribuibili). A titolo esemplificativo :
- fino ad ulteriori 10 crediti in base all’anzianità di iscrizione alla camera di commercio (per iscrizioni alla camera di commercio da almeno 5 anni);
- 1 credito ogni due anni senza che siano stati adottati provvedimenti definitivi sanzionatori a seguito di accertamento delle violazioni, sino ad un massimo di ulteriori 20 crediti;
- Fino a 5 crediti a seguito del rilascio di specifiche certificazioni (Uni EN ISO 45001 o Certificazione SOA di I o II livello);
- Fino a 8 crediti a seguito investimenti sullo svolgimento di formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro ulteriore rispetto a quella obbligatoria prevista dalla vigente normativa di cui all’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008 ;
- Fino a 4 crediti a seguito di applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera.
Modalità di recupero dei crediti decurtati
Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a 15 crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero.
Il recupero dei crediti sarà subordinato alla valutazione di una apposita Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e dell’Inail a cui potranno essere invitati a partecipare anche i rappresentanti delle ASL ed il responsabile dei lavori per la sicurezza territoriale.
Le modalità tecniche per l’accredito dei crediti recuperati saranno comunicate da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a seguito del completamento della implementazione del relativo applicativo.
SI INVITANO TUTTI I CLIENTI INTERESSATI ALLA NORMATIVA IN OGGETTO AD EFFETTUARE LA VERIFICA DI SUSSISTENZA DI TUTTI I REQUISITI PREVISTI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI E DI PROVVEDERE, OVE NECESSARIO, A SANARE EVENTUALI MANCANZE.
Allegati:
1) Tabella assegnazione crediti aggiuntivi;
2) Tabella fattispecie decurtazione crediti;
3) Autocertificazione / dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti (valida fino al 31/10/2024).
Lo Studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.
Bergamo, 25 settembre 2024
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio