Circolare n.52-2024
Oggetto: Welfare Aziendale CCNL Metalmeccanica PMI Confimi anno 2024 (art. 46 del CCNL)
Si ricorda che l’accordo di rinnovo del 7 giugno 2021 ha previsto per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche Confimi l’attivazione a favore di tutti i lavoratoti dipendenti strumenti di Welfare. Pertanto, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, del valore di 150 euro, elevato a 200 euro a partire dal 2022, e da utilizzare entro il 31 agosto di ogni anno successivo.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori che:
- hanno superato il periodo di prova;
- in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- con almeno 6 mesi di anzianità in azienda.
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno.
I suddetti valori:
- non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda;
- sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto;
- sono aggiuntivi rispetto alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi;
- spettano un’unica volta nel periodo di competenza nell’ipotesi di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con la R.s.u. per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare, privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Previdenziale a cui aderiscono, ovvero al Fondo di assistenza sanitaria PMI Salute, secondo regole e modalità
che saranno previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell’azienda per ciascun anno non può superare i 150 euro per il 2021 e 200 euro a partire dal 2022.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Bergamo, 23 settembre 2024
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio