Nuovo divieto di compensazione dei crediti in particolari situazioni dal 01 luglio 2024

 

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Circolare n. 40-2024

Oggetto: Nuovo divieto di compensazione dei crediti in particolari situazioni dal 01 luglio 2024

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 16 del 28 giugno 2024, fornisce indicazione operative in relazione alle modifiche, introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 e dal DL n. 39/2024, alle procedure di versamento unitario e compensazione tramite Mod. F24, ossia:

  • l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2024), anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (articolo 1, commi 94, lettera a, 97, lettera a, e 98, della legge di bilancio 2024).

L’Agenzia delle Entrate, pertanto, conferma che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2024, è necessario avvalersi dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia stessa (Entratel e Fisconline) ogniqualvolta nel Mod. F24 vi siano compensazioni, comprese quelle di crediti INPS e INAIL.

Presentazione modello F24

In presenza di compensazioni di debiti erariali con crediti INPS e INAIL Entro il 30 giugno 2024 – Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel/Fisconline);
– Home/Internet banking
Dal 1° luglio 2024 Solo ed esclusivamente servizi telematici Agenzia Entrate/Fisconline)
  • dell’esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate di importo complessivamente superiore a 100.000 euro. A titolo esemplificativo, vi rientrano ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro:

a) le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro e le altre imposte indirette;
b) le somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti risultanti dagli atti di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge n. 311 del 2004 (c.d. “legge finanziaria 2005”), emessi prima del 30 aprile 2024, e da quelli di cui all’articolo 38-bis del DPR n. 600 del 1973, emessi a partire da tale data;
c) le somme accessorie alle precedenti, come le sanzioni e gli interessi (esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione).

Tali importi contribuiscono al raggiungimento della citata soglia a condizione che per gli stessi:
– sia scaduto il termine di pagamento del debito;
– non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere;
– non siano in essere piani di rateazione.

La norma non fa distinzioni riguardo ai ruoli ordinari o straordinari, né alle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo oppure a titolo provvisorio. In ordine alla scadenza da considerare, si precisa che, con riguardo alle somme iscritte a ruolo, occorre fare riferimento al termine di pagamento della cartella notificata al contribuente e, in relazione agli accertamenti esecutivi emessi ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del DL n. 78 del 2010, ordinariamente al decorso del trentesimo giorno dal termine ultimo per il pagamento degli stessi accertamenti.

 

Si precisa il divieto opera per le compensazioni “orizzontali” e non anche per quelle “verticali” pertanto come previsto dalla risoluzione 73/E del 4 agosto 2015 i crediti da 730 e dalla circolare 31/E del 2014 i crediti da assistenza fiscale e da conguaglio essendo compensazioni “verticali” e non “orizzontali” possono continuare ad essere compensati.
Ad analoga conclusione si giunge con riferimento al credito derivante dal riconoscimento del trattamento integrativo. A tale riguardo, va evidenziato che l’Agenzia, nella Circolare 22/2014, con specifico riferimento al bonus Renzi aveva precisato che per le caratteristiche del suddetto credito, al relativo recupero da parte dei sostituti d’imposta mediante compensazione nel Mod. F24 non si applicava il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro.
Posto che il trattamento integrativo costituisce una riproposizione del bonus Renzi, mantenendone di fatto la stessa natura, si ritiene che anche per tale credito non trovi applicazione il divieto alla compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali superiori ad euro 100.000,00.

Lo Studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Bergamo, 15 luglio 2024

 

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio