Trattamento integrativo

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Circolare n. 12-2024

Oggetto: Trattamento integrativo

Anche per l’anno 2024, rimane confermato il riconoscimento del trattamento integrativo disciplinato dal DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020: mentre risultano confermati i potenziali destinatari della misura (titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcune tipologie di reddito assimilato), l’ammontare del trattamento (euro 1.200 annui da rapportare alla durata del rapporto di lavoro) nonché le condizioni di spettanza del trattamento integrativo, si evidenzia l’inserimento di un meccanismo correttivo volto a salvaguardare i titolari di reddito complessivo fino ad euro 15.000.

Con il D.Lgs. n. 216/2023 sono state introdotte delle modifiche riguardo alle condizioni di spettanza per i contribuenti con reddito complessivo non superiore ad euro 15.000: nello specifico, per il periodo d’imposta 2024, il trattamento integrativo sarà riconosciuto ai contribuenti con reddito complessivo non superiore ad euro 15.000 a condizione che l’imposta lorda (determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati ex art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR) sia di importo superiore alla detrazione da lavoro in vigore nel 2023 (dunque, euro 1.880) e non a quella effettivamente applicata in sede di tassazione del reddito nel 2024 (pari euro 1.955).

Rimane confermato che il trattamento integrativo spetta anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma a condizione che la somma delle seguenti detrazioni sia di importo superiore all’IRPEF lorda. Nello specifico, sarà necessario considerare l’importo delle seguenti detrazioni IRPEF:

  •  Detrazioni per familiari a carico (coniuge, figli, altri familiari) di cui all’articolo 12 comma 1 del TUIR;
  • Detrazioni per redditi da lavoro dipendente ed assimilati di cui all’articolo 13 comma 1 del TUIR;
  •  Detrazioni per oneri
     – art. 15, comma 1, lettere a) e b), (detrazioni su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021);
     – art. 15, comma 1-ter (detrazioni su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche);
     – art. 15, comma 1, lettera c) (detrazione su spese mediche);
     – art. 16-bis (detrazioni per rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché “di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative” per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Se l’importo delle detrazioni spettanti supera l’imposta lorda dovuta, il trattamento integrativo continuerà ad essere erogato in misura massima di 1.200 euro. Il calcolo sarà effettuato sulla base della differenza tra le detrazioni sopra elencate e l’Irpef lorda.

Ci preme precisare che il sostituto d’imposta non ha la possibilità di verificare quanto sopra e nulla verrà riconosciuto in busta paga. Pertanto il lavoratore dipendente se avente diritto, potrà recuperare l’importo del trattamento integrativo in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730/4).

Inoltre, il sostituto d’imposta in sede di conguaglio, deve verificare la spettanza del trattamento integrativo. Qualora, in tale sede, il trattamento si riveli non spettante, dovrà provvedere al relativo recupero. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero sarà effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 30 gennaio 2024

 

                                                                                                                                Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio