Nuovi minimi retributivi e una tantum CCNL Legno e Arredamento Aziende Industriali

 

Scarica circolare n. 45/2023 Nuovi minimi retributivi CCNL Legno e arredamento Aziende Indutriali

 

Circolare n.45-2023

Oggetto: Nuovi minimi retributivi e una tantum CCNL Legno e Arredamento Aziende Industriali

In data 20 giugno 2023, è stato firmato fra FederlegnoArredo, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali, sottoscritto il 21 ottobre 2020 e scaduto il 31 dicembre 2022.
Il presente CCNL ha valore dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
Le Parti concordano che il presente rinnovo, data la situazione economica in essere, modifica solo ed unicamente gli istituti strettamente economici del CCNL (TEM) come definiti alla parte nona del contratto stesso, congelando tutto il resto dell’articolato e dei testi così come risultano dal rinnovo del 21 ottobre 2020.
Inoltre, hanno concordato, a copertura ed in ragione degli andamenti inflattivi non riconosciuti né erogati a gennaio 2023, il riconoscimento di un aumento della retribuzione, a partire dal 1° luglio 2023, pari a 102,20 euro lordi mensili per la categoria AE1 (parametro 100), con relativa riparametrazione sulle altre categorie contrattuali. Tale incremento assorbe tutti gli “anticipi su futuri incrementi contrattuali” comunque denominati, definiti a livello aziendale.
Gli importi mensili dell’aumento retributivo risultano come da tabella, per visualizzarli scarica la circolare n. 45-2023.

L’accordo ha previsto la conferma del meccanismo di definizione di eventuali ulteriori aumenti a gennaio di ogni anno a seguito di verifica dell’inflazione secondo indice IPCA non depurato, di cui al previgente CCNL 21 ottobre 2020.
Di conseguenza, entro il mese di gennaio 2024 e di gennaio 2025 si effettuerà un incontro delle Parti per la definizione degli incrementi dei minimi contrattuali a valere dal 1° gennaio a copertura rispettivamente degli anni 2023 e 2024, sulla base del dato IPCA generale dell’anno precedente come pubblicato dall’ISTAT.
La base di calcolo, per ogni livello, sarà così composta:

  • paga base, contingenza, EDR e 3 aumenti periodici di anzianità.

Alla base di calcolo così ottenuta verrà applicata la percentuale IPCA come sopra specificata. Talle modalità sarà applicata per ogni livello salariale.

UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza alle date di erogazione come sotto specificate verrà erogata una somma una tantum uguale per tutti i livelli, omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed esclusa dalla base di calcolo del TFR, che tiene conto anche degli incrementi di produttività avvenuti nel settore, del valore di € 600,00 lordi, a copertura del periodo 01.01.2023 – 30.06.2023.
La suddetta somma verrà erogata in due tranche, di pari importo:

  • €uro 300,00 lordi con la retribuzione del mese di luglio 2023;
  • €uro 300,00 lordi con la retribuzione del mese di marzo 2024.

Ai lavoratori assunti dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese dovuta al 100%, assunti dal giorno 16 non dovuta). Gli importi saranno inoltre riproporzionati, per i lavoratori part time, sulla base dell’orario effettivo in essere risultante dal contratto individuale.

Lo Studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Bergamo, 03 luglio 2023

 

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio