Circolare n.22-2023
Oggetto: Fondo Mario Negri: Modifica contribuzione per Dirigenti Terziario anno 2022 e 2023
Con la presente per comunicarVi, che Confcommercio Imprese per l’Italia e Manageritalia, il 1° marzo scorso, hanno sottoscritto un Accordo con il quale stabiliscono un incremento del contributo integrativo dovuto dalle aziende al Fondo Mario Negri.
La nuova misura del contributo integrativo è stabilita retroattivamente nel 2,35% a decorrere dal 1° gennaio 2022 e nel 2,39% dal 1° gennaio 2023.
Fermo restando la retribuzione convenzionale di riferimento, pari ad euro 59.224,54 annui, alla luce delle novità apportate dall’Accordo 1° marzo 2023, la contribuzione ordinaria e integrativa dovuta al Fondo Mario Negri dalle aziende per i dirigenti del terziario è riepilogata di seguito, che si intendono pertanto sostitutive quanto comunicato con la circolare n.5/2023 del 17/01/2023.
Si ricorda che le parti, inoltre, mediante la stipula di appositi accordi individuali hanno la possibilità di destinare alla previdenza integrativa contributi volontari addizionali alla contribuzione integrativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del “Fondo Mario Negri”.
Aziende iscritte
Le aliquote per il versamento dei contributi al Fondo Mario Negri a carico delle aziende iscritte e dei relativi dirigenti sono le seguenti:
Tipologia | Aliquote 2022 | Aliquote 2023 |
Contributo ordinario c/azienda | 12,86% | 12,86% |
Contributo ordinario c/ dirigente | 1% | 1% |
Contributo integrativo c/ azienda | 2,35% | 2,39% |
Aziende non iscritte
Per le aziende non iscritte all’organizzazione imprenditoriale del settore di appartenenza, le aliquote per il versamento dei contributi al Fondo Mario Negri sono invece le seguenti:
Tipologia | Aliquote 2022 | Aliquote 2023 |
Contributo ordinario c/azienda | 12,86% | 12,86% |
Contributo ordinario c/ dirigente | 1% | 1% |
Contributo integrativo c/ azienda | 2,65% | 2,69% |
Operativamente, a seguito di verifica presso il Fondo Negri è emerso che le differenze contributive derivanti dall’Accordo 1° marzo 2023 non saranno comprese nel versamento in scadenza il 10 aprile p.v., ma saranno richieste alle aziende con apposite comunicazioni successive.
Pertanto, si ritiene che le differenze contributive derivanti dall’Accordo 1° marzo 2023, siano esse relative all’anno 2022 che al primo trimestre 2023, dovranno essere esposte a cedolino paga al fine di gestire il corretto assoggettamento fiscale e previdenziale, secondo le regole già in essere per i contributi versati al Fondo M. Negri, nel momento in cui il Fondo procederà all’emissione dei moduli di versamento.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
Bergamo, 30 marzo 2023
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio