Welfare Aziendale CCNL Metalmeccanica PMI Confapi

 

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Circolare n.18-2023

Oggetto: Welfare Aziendale CCNL Metalmeccanica PMI Confapi

Con la presente, Vi comunichiamo che il CCNL 26 maggio 2021 per i lavoratori dipendenti addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti Unionmeccanica Confapi, ha previsto che, a partire dall’anno 2022 le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i lavoratoti dipendenti strumenti di Welfare come di seguito elencati in via esemplificativa, per un valore di euro 200 da utilizzare entro il 31 dicembre 2022.
Tale importo sarà successivamente attivato a decorrere dall’anno 2023 e dall’anno 2024 da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
Le parti precisano che per gli anni 2022, 2023 e 2024 l’azienda deve mettere effettivamente a disposizioni dei lavoratori gli strumenti di welfare entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
• con contratto a tempo indeterminato;
• con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nell’anno di riferimento.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda
In caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.
I lavoratori avranno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno a Fondapi secondo regole e modalità previste dal medesimo, così come potranno destinare i suddetti valori alla Assistenza sanitaria integrativa, definita da Unionmeccanica e Fim, Fiom, Uilm con il presente CCNL secondo regole e modalità che verranno successivamente definite, fermo restando che il costo complessivo a carico dell’azienda non può superare i 200 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Bergamo, 17 febbraio 2023

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio