Scarica circolare n. 70/2022 Decreto Aiuti-TER: Nuova indennità una tantum euro 150
Circolare n. 70-2022
Oggetto: Decreto Aiuti-TER: Nuova indennità una tantum euro 150
Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022, n. 223 è stato pubblicato il Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti-ter), in vigore dal 24 settembre 2022, contenente ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR. La misura di maggiore interesse per i datori di lavoro risulta essere la nuova indennità una tantum di 150 euro da riconoscere ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione del mese di novembre 2022. L’INPS, con la Circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, fornisce le istruzioni applicative per accedere all’indennità una tantum di 150 euro prevista dal DL n. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter).
Di seguito si illustrano le condizioni per l’accesso all’indennità una tantum.
Soggetti beneficiari e requisiti richiesti
I soggetti beneficiari all’indennità una tantum di euro 150, sono tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, con un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, in essere nel mese di novembre 2022. Tale indennità è riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro con la retribuzione del mese di novembre 2022 ai lavoratori avente una retribuzione imponibile previdenziale non eccendente l’importo di euro 1.538, previa dichiarazione (di seguito allegata) del lavoratore interessato, in cui attesta:
- di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 (art. 19, comma 1);
- che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza (art. 19, comma 16).
Il comma 2 del medesimo articolo 18 dispone che: “L’indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”. Pertanto, l’indennità va erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro.
Diversamente, la predetta indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).
Si evidenzia, inoltre, che il comma 3 dell’articolo 18 in commento prevede che: “L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro”. Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità inoltre:
- spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale;
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali es assistenziali.
Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato attraverso denuncia UniEmens la predetta indennità di 150 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio.
L’INPS, precisa inoltre, che i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità una tantum di 150 euro anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), laddove in forza nel mese di novembre 2022, subordinatamente alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ordinari previsti (non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza) e non anche di quelli previsti dai commi 13 e 14, art. 19 del DL n. 144/2022 (con riferimento al 2021, prestazione per almeno 50 giornate e reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 20.000 euro). Da parte sua l’INPS riconoscerà l’indennità una tantum di 150 euro a tali categorie di lavoratori (lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS) solo in via residuale, a domanda, laddove non abbiano già percepito la misura nel mese di novembre 2022 da un datore di lavoro.
Soggetti esclusi
I soggetti esclusi all’erogazione dell’indennità di 150 euro, per il tramite dei datori di lavoro sono:
- gli operai agricoli a tempo determinato;
- titolari di rapporti di lavoro domestico.
Casi di riconoscimento dell’indennità da parte dell’INPS
L’art. 19 del DL n. 144/2022 dispone che l’INPS eroghi, in automatico, l’indennità una tantum pari a 150 euro ai sotto indicati soggetti:
Pensionati | Ai titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 (art. 19, commi da 1 a 7) e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore, per l’anno 2021, a 20.000 euro. |
Percettori di disoccupazione Agricola | Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (art. 19, comma 10). |
Percettori di NASpI e DIS-COLL | Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni di NASpI o DIS-COLL (art. 19, comma 9). |
Beneficiari del reddito di cittadinanza | Ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza è corrisposta d’ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario della medesima indennità da parte del datore di lavoro nonché da parte dell’INPS. |
Lavoratori domestici | Nel mese di novembre 2022 ai lavoratori domestici, già beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 23 settembre 2022, data di entrata in vigore del DL n. 144/2022 (art. 19, comma 8). |
L’INPS provvederà, invece, ad erogare previa apposita domanda l’indennità una tantum di 150 euro ai sotto indicati soggetti:
Co.co.co. |
Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 50/2022) e che sono iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 19, comma 11). I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici. Inoltre, il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve essere superiore a 20.000 euro per l’anno 2021. |
Lavoratori Stagionali a tempo determinato e intermittente | Ai lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, purché il reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 20.000 euro per l’anno 2021 (art. 19, comma 13). |
Lavoratori iscritti al FPLS |
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, purché tali soggetti abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021 (art. 19, comma 14). |
Lavoratori Autonomi |
Ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222, cod. civ., (art. 19, comma 159 purché, per tali contratti, risulti per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori risultino già iscritti al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 50/2022) alla Gestione separata. |
Incaricati delle vendite a domicilio | Agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 50/2022) alla Gestione separata INPS. |
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Bergamo, 24 ottobre 2022
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio