News: Indennità una tantum di 200 euro chiarimenti INPS con circolare n. 73 del 24 giugno 2022

 

 

Scarica circolare INPS n. 73 del 24/06/2022

 

Spett.li Clienti,

con la presente Vi comunichiamo che l’INPS con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022, è intervenuta fornendo istruzioni operative per accedere all’indennità una tantum di 200 euro prevista dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

Si illustrano di seguito i chiarimenti forniti evidenziando alcune delle precisazioni più rilevanti emerse:

  • l’erogazione dell’indennità una tantum avverrà con il cedolino di competenza del mese di luglio 2022;
  • estensione del periodo di riferimento per la verifica del diritto all’esonero dello 0,8% fino al 23 giugno 2022 (giorno precedente la pubblicazione della Circolare n. 73/2022, originariamente il periodo era individuato dalla norma nel primo quadrimestre 2022) ricomprendendo, dunque, il mese di maggio e buona parte di quello di giugno 2022. Preme sottolineare che l’Istituto fa esplicito riferimento alla verifica del “diritto all’esonero” dello 0,8% e, dunque, non alla sua effettiva fruizione da parte del lavoratore. Inoltre, viene chiarito che la fruizione dell’esonero dello 0,8% esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro;
  • datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità una tantum di 200 euro anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), laddove siano in forza nel mese di luglio 2022, subordinatamente alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ordinari previsti (non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza) e non anche di quelli previsti dai commi 13 e 14, art. 32 del DL n. 50/2022 (con riferimento al 2021, prestazione per almeno 50 giornate e reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 35.000 euro). Da parte sua l’INPS riconoscerà l’indennità una tantum di 200 euro a tali categorie di lavoratori (lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS) solo in via residuale, a domanda, laddove non abbiano già percepito la misura nel mese di luglio 2022 da un datore di lavoro;
  • l’esclusione dell’erogazione della indennità una tantum di 200 euro per il tramite dei datori di lavoro per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) considerato che l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per i lavoratori a tempo determinato (tale possibilità, evidenzia l’INPS, è limitata ai soli lavoratori a tempo indeterminato). L’esclusione dell’istituto della compensazione per gli OTD tiene conto dell’elevato ricorso alle prestazioni a tempo determinato e dell’elevata mobilità di tali lavoratori tra i diversi datori di lavoro agricoli.

 

Con riferimento alla platea dei beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro, l’INPS sottolinea che, stante il richiamo contenuto nella norma “ai lavoratori dipendenti“, vi rientrano, in generale tutti i titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, con rapporto in essere nel mese di luglio 2022 e che soddisfino i requisiti fissati dall’art. 31 del DL n. 50/2022.

 

Soggetti esclusi all’erogazione dell’indennità una tantum

N.B.  L’indennità una Tantum di 200 euro introdotto dal D.L. 50/2022 ad oggi non spetta agli amministratori e consiglieri di società, in quanto tali figure non sono riconducibili ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile  (questi ultimi presuppongono la stipula di un contratto di co.co.co.  e l’invio del modello Unilav di assunzione).

 

N.B. l’indennità una tantum di 200 euro non è prevista per tirocini/praticanti/stage poiché non SONO considerati rapporti di lavoro subordinati.

 

Cordiali saluti