Il nuovo DURC di congruità nel settore Edile

 

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Circolare n. 31-2022

Oggetto: Il nuovo DURC di congruità nel settore Edile

Seguendo quanto disposto dal c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020), il Ministero del lavoro ha emanato un proprio Decreto di attuazione del c.d. Durc di congruità (D.M. 143/2021) per il settore edile. Tale strumento, operativo dal 1° novembre 2021 (da intendersi quale data della denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente), si propone di eliminare il fenomeno del lavoro irregolare ed il problema legato all’applicazione dei Ccnl di settore sottoscritti da OO.SS. non maggioritarie.
Tale novità implica, di fatto, una verifica riguardo all’incidenza della manodopera che le imprese andranno a utilizzare per realizzare lavori in edilizia, sia in appalto che in subappalto, nell’ambito di lavori pubblici ovvero di lavori riguardanti il settore privato, ma, in questo caso, solo se di ammontare pari o superiore a 70.000 euro.
Detta verifica, che verrà operata dalla Casse edili competenti, riguarderà il costo del lavoro sostenuto dall’impresa, per specifiche tipologie di lavori operati, a mezzo dei c.d. indici minimi di congruità. Questi ultimi, di seguito riportati, sono ricavabili dall’accordo collettivo siglato il 10 settembre 2020 dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La Tabella con gli indici di congruità è riportata nella circolare scaricabile.

Ai fini della verifica anzidetta, si terrà conto delle informazioni dichiarate dall’impresa alla Cassa edile territorialmente competente.
L’attestazione di congruità sarà rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta, dell’impresa o del committente. Ove non sia possibile attestare la congruità, la Cassa edile evidenzierà le difformità riscontrate, invitando l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni; tale regolarizzazione avverrà a mezzo del versamento, alla stessa Cassa edile, dell’importo corrispondente alla differenza, di costo del lavoro, necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. In mancanza di regolarizzazione si procederà ad iscrivere l’impresa nella Banca nazionale delle imprese irregolari (Bni).
Viene stabilito che ove si ravvisi uno scostamento, rispetto agli indici di congruità, in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa edile rilascerà ugualmente l’attestazione di congruità, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
Da notare che, per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.
L’impresa potrà dimostrare, con idonea documentazione, il motivo della mancata congruità.
In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche per il rilascio del Durc on-line.
Nel citato D.M. 143/2021 viene, inoltre, specificato che rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Dette indicazioni sono state ribadite anche dall’INL (nota n. 5223/2021), dove viene specificato che sarà attivata, entro 12 mesi, una convenzione tra le istituzioni coinvolte (INL, Ministero del lavoro, Inps, Inail e Cnce) per la definizione delle modalità di interscambio delle informazioni, con la creazione di una apposita banca dati condivisa.
Sono esclusi dall’applicazione del decreto i lavori per la ricostruzione nelle aree colpite da sisma nel 2016.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Bergamo, 15 febbraio 2022

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio