Nuovi minimi tabellari e aggiornato trattamento economico di malattia CCNL Proprietari di Fabbricati

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Circolare n. 22-2022

Oggetto: Nuovi minimi tabellari e aggiornato trattamento economico di malattia CCNL Proprietari di Fabbricati

L’accordo del 26 novembre 2019 per il rinnovo della parte economica del CCNL 12novemnre 2012 per i dipendenti da proprietari di fabbricati ha previsto un aumento a regime del salario conglobato mensile (art. 101 del CCNL) per i lavoratori inquadrati nei livelli A3 – A4 pari a 50,00 euro complessivi, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali.
Tale somma viene erogata in due tranches di pari valore:

• 25 euro a partire dal 1° gennaio 2020;
• 25 euro a partire dal 1° gennaio 2021

Un ulteriore incremento del salario conglobato per i lavoratori inquadrati nei livelli A3-A4 pari a euro 5,00 mensili, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, viene fissato a decorrere dal 1° gennaio 2022, purché le Parti contraenti non abbiano diversamente previsto, con la stessa decorrenza, un aumento di pari importo della contribuzione destinata al finanziamento delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa a favore dei familiari dei lavoratori.
Il suddetto accordo di rinnovo del CCNL non ha indicato né i valori degli incrementi retribuzioni per i vari livelli contrattuali, né i nuovi importi del salario conglobato alle varie scadenze.

Pertanto, si attende che le associazioni firmatarie del CCNL pubblicano le tabelle retributive con validità a partire dal 1° gennaio 2022.

Inoltre, come previsto dall’accordo del 26 novembre 2019 sono stati aggiornati i dati del trattamento economico di malattia di cui all’art. 92 del CCNL “Indennità economiche di malattia “dal 1° gennaio 2022, ossia:

  •  miglioramento dell’indennità di malattia fino al 20° giorno con passaggio della sua quantificazione dal 56% al 60% della retribuzione globale lorda giornaliera;
  • diminuzione del periodo di carenza a soli 2 giorni anziché 3;
  • previsione che, a decorrere dall’1/1/2020, il periodo di carenza sia comunque indennizzato per le malattie di durata superiore a 9 giorni anziché 14 giorni;
  • previsione che, a decorrere dall’1/1/2022, il periodo di carenza sia comunque indennizzato per le malattie di durata superiore a 8 giorni anziché 9 giorni.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 31 gennaio 2022

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio