Collocamento disabili: Nuove sanzioni dal 1° gennaio 2022

Circolare 17-2022 Collocamento disabili: Nuove sanzioni dal 1° gennaio 2022

 

Circolare n. 17-2022

Oggetto: Collocamento disabili: Nuove sanzioni dal 1° gennaio 2022

Con la presente si comunica che, il Ministero del Lavoro ha firmato due decreti in tema di diritto al lavoro dei disabili con i quali, dal 1° gennaio 2022, viene aumentata l’entità del contributo esonero dovuto per ciascuna unità non assunta e vengo aggiornati le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro in caso di ritardato invio del prospetto informativo.

Contributo Esonerativo
Come noto, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge n. 68/1999, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale di disabili (quota di riserva) possono, essere parzialmente esonerati a seguito di presentazione della domanda, dall’obbligo dell’assunzione, a condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo.
Analogamente, il comma 3-bis del medesimo articolo 5 stabilisce che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo occupazionale previo versamento al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato
Con il DM n. 193/2021 del 30 settembre 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è stato aggiornato la quota del contributo esonerativo pari a 39,21 euro, per ciascuna unità non assunta, per ogni giorno lavorativo (i giorni lavorativi devono essere calcolati secondo quanto previso dal CCNL applicato dal datore di lavoro, escludendo le festività nazionali e patronali).

Preme ricordare che in caso di omesso o inesatto versamento del contributo esonerativo viene assegnato al datore di lavoro un termine per adempiere.
Se il datore di lavoro non adempie, l’INL può maggiorare la somma dovuta, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5% al 24% su base annua.
Qualora il datore di lavoro non adempia, nonostante l’irrogazione della sanzione, viene dichiarata la decadenza dall’esonero parziale.
Si comunica che, la domanda di esonero parziale va presentata al Sevizio provinciale competente del territorio in cui è ubicata la struttura per la quale si chiede l’esonero; il versamento del contributo è a favore del Fondo regionale disabili, istituito con Legge Regionale 13/03.

 

Prospetto Informativo
L’articolo 9, comma 6, della Legge n. 68/1999 stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati, che a livello nazionale occupano almeno 15 dipendenti, sono obbligati ad inviare telematicamente agli uffici competenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, un prospetto informativo sulla loro situazione occupazionale ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa sul lavoro dei disabili.

Sono obbligati ad inviare il prospetto informativo solamente i datori di lavoro per i quali siano intervenuti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Ai sensi del DM n. 194/2021, dal 1° gennaio 2022 il ritardato invio del prospetto informativo annuale comporta per il datore di lavoro una sanzione amministrativa fissa di 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo.
La maggiorazione si calcola dal giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo (31 gennaio di ogni anno) e, pertanto, l’importo della sanzione non potrà essere inferiore a 736,45 euro (702,43 per la parte fissa e 34,02 euro per il primo giorno di ritardo).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Bergamo, 27 gennaio 2022

 

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio