Nessuna proroga è prevista del limite fringe benefit anno 2022

 

Circolare n.11/2022 Nessuna proroga prevista del limite fringe benefit 2022

 

Circolare n. 11-2022

Oggetto: Nessuna proroga è prevista del limite fringe benefit anno 2022

Con la presente per comunicarVi che per l’anno 2022 non è stato prevista nessuna proroga relativa al raddoppio del limite di esenzione fiscale per i fringe benefit.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022, il plafond individuale per il lavoratore ritorna da euro 516,46 a euro 258,23 (valore ordinario), con la conseguenza che le imprese dovranno ridefinire la propria politica di benefit nei riguardi dei propri collaboratori.
In particolare, il datore di lavoro, al fine di verificare il limite di esenzione previsto dalla norma, dovrà necessariamente tener conto non solo del valore di tutti i benefit riconosciuti al lavoratore, come ad esempio l’autovettura ad uso promiscuo, ma anche del controvalore dell’eventuale welfare previsto dalla contrattazione collettiva o da politiche di welfare aziendali.

Si pensa ad esempio:
il C.C.N.L. metalmeccanica industria, ha confermato la messa a disposizione di strumenti di welfare ai lavoratori a decorrere dal 1° giugno di ciascun anno del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Tra le esemplificazioni riportate dallo stesso contratto, alla voce “Beni e servizi in natura”, sono riportati
• buoni spesa per generi alimentari;
• buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico);
• buoni spesa per acquisti vari;
• buoni carburante;
• ricariche telefoniche.
Pertanto, il datore di lavoro che dovesse erogare il plafond contrattuale di 200 euro sotto forma di buoni carburanti, avrà potenzialmente a disposizione il solo importo residuale di 58,23 euro per riconoscere ulteriori beni e servizi in natura per restare entro la soglia di esenzione annua prevista dal TUIR.

È importante sottolineare però che, come stabilisce il Testo Unico delle imposte sui redditi, una volta superata la soglia fissata (516,43 euro per 2020 o 2021 e di 258,23 euro per il 2022) è l’intero valore del fringe benefit a essere soggetto a tassazione, e non soltanto la quota che supera il limite. I calcoli per definire i benefit devono essere quindi scrupolosi, per evitare brutte sorprese una volta sforato il limite.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 21 gennaio 2022

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio