Green pass nei luoghi di lavoro: i lavoratori possono richiedere di consegnare al datore copia della certificazione verde

 circolare 46/2021 del 26/11/2021

 

Circolare n. 46/2021

 

Oggetto: Green pass nei luoghi di lavoro: i lavoratori possono richiedere di                                        consegnare al datore copia della certificazione verde

È stata pubblicata in G.U. n. 277/2021 del 20 novembre 2021 la Legge n. 165/2021 del 19 novembre 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 127/2021, recante “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Si propone di seguito un’analisi delle principali novità introdotte in sede di conversione in legge del sopra menzionato decreto in vigore dal 20 novembre 2021:

  •  per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni sul possesso di valido green pass compete all’utilizzatore, mentre è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni (articolo 3, comma 4);
  • al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche sul green pass, i lavoratori pubblici e privati possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero, per tutta la durata della relativa validità, dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro (articolo 3, comma 5);
  • per le imprese con meno di 15 dipendenti, il contratto di lavoro stipulato per la sostituzione dei lavoratori sospesi per aver comunicato di non possedere la certificazione verde COVID-19 o esserne stati privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, può essere rinnovato anche più volte (non più solo una volta) fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso (articolo 3, comma 7);
  • per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dal DL n. 52/2021; in tali ipotesi, però, la permanenza sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a concludere il turno di lavoro, come già chiarito in precedenza dal Governo in una delle FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale. Pertanto, qualora il Green pass di un lavoratore scada durante l’orario di lavoro, questo non dovrà essere allontanato dal luogo di lavoro (articolo 3-bis);
  • al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere, avvalendosi del medico competente, campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro (articolo 4-bis).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 26 novembre 2021

 

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio