Proroga o rinnovo del contratto a termine senza causale anche per lavoratori somministrati
l Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 2 del 3 marzo 2021, ha precisato che l’articolo 8, comma 1, lettera a), D.L. 104/2020, che – in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – consente, in deroga all’articolo 21, D.Lgs. 81/2015, di prorogare o rinnovare un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle causali di cui all’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015, è applicabile anche ai contratti di lavoro in somministrazione a termine.
Pertanto, anche i contratti di somministrazione a termine, in via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla Legge.
Il Ministero sottolinea che lo spostamento al 31 marzo 2021 del termine finale per l’esercizio di tale facoltà di rinnovo o proroga senza causale – ex articolo 1, comma 279, L. 178/2020 – non riconosce una nuova possibilità di rinnovo o proroga, laddove la stessa sia già stata in precedenza esercitata: infatti l’articolo 93, comma 1, D.L. 34/2020, come modificato dal D.L. 104/2020 e dalla L. 178/2020, espressamente prevede che tale facoltà è utilizzabile “per una sola volta”.
Tale interpretazione risulta, peraltro, in linea con la ratio di salvaguardia dei livelli occupazionali propria della normativa emergenziale, posto che la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine, anche in somministrazione, già in corso con il regime agevolato dell’assenza delle causali, consente di mantenere lo stato di occupazione dei lavoratori somministrati a termine interessati.