Trattamento integrativo e ulteriore detrazioni fiscale per i redditi di lavoro dipendente e assimilati

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Circolare n. 14/2021

Oggetto: Trattamento integrativo e ulteriore detrazioni fiscale per i redditi di lavoro dipendente e assimilati

Con la presente, Si ricorda che anche per l’anno 2021 ai redditi di lavoro dipendente ed assimilato è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che:

  • non concorre alla formazione del reddito;
  • è di importo pari a 1.200 euro se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;
  •  è rapportato al periodo di lavoro;

Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
A seguito della modifica apportata con il D.Lgs 182/2020 del 31 dicembre 2020, l’ulteriore detrazione spetta, su base mensile, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

  • 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  • 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

Si ricorda che, i sostituti d’imposta:

  • riconoscono in via automatica il trattamento integrativo, dalle retribuzioni erogate a decorrere dal 1° gennaio 2021;
  • verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso e, se non spettante, provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione;
  •  compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Pertanto, chi ha fatto la scelta di ricevere il trattamento integrativo/ulteriore detrazioni in sede di conguaglio e desidera rettificarla con l’erogazione su base mensile, deve comunicarlo con la compilazione e restituzione del modello di seguito allegato.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 01 febbrai 2021

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio