Circolare n. 13-2020
Oggetto: Welfare Aziendale CCNL Metalmeccanica PMI
Si ricorda che l’ipotesi di accordo del 3 luglio 2017 per il rinnovo del CCNL 29 luglio 2013 per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti ha previsto l’attivazione a favore di tutti i lavoratoti dipendenti strumenti di Welfare, nelle seguenti misure:
- 150 euro a partire dal 1° marzo 2018, da utilizzare entro il 31 dicembre 2018;
- 150 euro a partire dal 1° gennaio 2019;
- 150 euro a partire dal 1° marzo 2020,
da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nell’anno di riferimento.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
I lavoratori avranno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno a FONDAPI secondo regole e modalità previste dal medesimo, così come potranno destinare i suddetti valori alla Assistenza sanitaria integrativa, definita da Unionmeccanica e Fim Fiom, Uilm con il presente CCNL secondo regole e modalità che verranno successivamente definite, fermo restando che il costo complessivo a carico dell’azienda non può superare i 150 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
Bergamo, 19 febbraio 2020
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio