Facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri di cui all’art. 40 D.Lgs 26/03/2001, n. 151(T.U. sulla maternità e paternità) anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma.

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Facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri di cui all’art. 40 D.Lgs 26/03/2001, n. 151(T.U. sulla maternità e paternità) anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma.

L’Inps, con la circolare n. 140 del 18 novembre 2019, ha recepito quanto stabilito in data 12 settembre 2018 la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 22177, dove ha affermato il principio secondo cui l’utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità), non è alternativo alla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

A tal proposito, la citata sentenza chiarisce che potendo “entrambi i genitori lavorare subito dopo l’evento della maternità – risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa”.

L’Istituto, pertanto, conferma che il padre lavoratore dipendente ha diritto ad usufruire nel primo anno di vita del bambino dei permessi per l’allattamento, anche se la madre lavoratrice autonoma percepisca contemporaneamente l’indennità di maternità.
Le sopra riportate indicazioni dell’INPS si applicano alla domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato

(INPS, circolare n. 140 del 18/11/2019)