Nuova modalità di presentazione telematica del documento portatile A1

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Oggetto: Nuova modalità di presentazione telematica del documento portatile A1

 

L’INPS, con la circolare n. 86 dell’11 giugno 2019, illustra le nuove modalità telematiche per la richiesta e il rilascio del documento A1 attestante la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore che svolge attività lavorativa in uno o più’ Stati membri dell’UE.

 

La procedura online sarà attiva dal 1° settembre 2019 e le domande di rilascio del Mod. A1 potranno essere inoltrate da intermediari o da datori di lavoro.

E’ previsto un periodo di transizione fino al 31 agosto 2019, durante il quale sarà possibile inviare le domande sia con le consuete modalità sia utilizzando il canale telematico.

 

Modalità di presentazione della domanda

Il datore di lavoro o l’intermediario autorizzato deve accedere al sito www.inps.it e selezionare “Tutti i servizi”, digitare nel campo Testo libero “Servizi per le aziende e consulenti” e accedere al “Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)” > “Distacchi” (Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE).

Le domande approvate si troveranno nello stato “Accolta” e saranno scaricabili in formato pdf. La certificazione A1 sarà firmata mediante firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi della normativa vigente ed una copia del documento verrà trasmessa al richiedente tramite PEC o via e-mail.

Se l’Istituzione estera dovesse richiedere l’originale del documento portatile A1, questo sarà disponibile per il ritiro presso la struttura territoriale INPS di competenza.

Tipologie Escluse

In attesa del completamento della processo di telematizzazione sono per il momento escluse dall’invio telematico le richieste che riguardano le seguenti situazioni (per le quali rimarranno in vigore le attuali  modalità di richiesta):

  • lavoratore autonomo distaccato (articolo 12, paragrafo 2, Regolamento (CE) 883/2004);
  • lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati (articolo 13, paragrafo 2, Regolamento (CE) 883/2004);
  • lavoratore autonomo e subordinato che esercita un’attività in più Stati (articolo 13, paragrafo 3, Regolamento (CE) 883/2004);
  • dipendente pubblico (articolo 11, paragrafo 3, lettera b), Regolamento (CE) 883/2004);
  • dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati (articolo 13, paragrafo 4, Regolamento (CE) 883/2004);
  • lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati (articolo 13, paragrafo 1, Regolamento (CE) 883/2004);
  • personale di volo e di cabina (articolo 11, paragrafo 5, Regolamento (CE) 883/2004);
  • eccezione (articolo 16, Regolamento (CE) 883/2004):

             accordo in deroga generico;

             accordo in deroga distacco lavoratore autonomo;

  • lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora (articolo 11, paragrafo 3, lettera a), Regolamento (CE) 883/2004).

Ci preme ricordare che il documento portatile A1 viene rilasciato per certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore (titolare del modello) nei casi in cui lo stesso svolga un’attività lavorativa in uno o più Stati che applicano la regolamentazione comunitaria.

Si comunica che la normativa comunitaria si applica:

  • agli Stati membri dell’UE: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (isole di Reunion, Mayotte, Guyana francese, isole ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille: Martinica, Guadalupa e l’isola di Saint Martin), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia;
  • agli Stati See (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), in applicazione dell’Accordo See;
  • alla Svizzera, in applicazione dell’accordo CH-UE.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 22 luglio 2019

 

                                                                                           Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio