PRINCIPALI SCADENZE CCNL DEL MESE DI GIUGNO 2019
Di seguito evidenziamo le principali scadenze contrattuali relative al mese di giugno 2019. Per un ulteriore approfondimento delle scadenze previste si rimanda ai rispettivi CCNL.
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO SACI – ACCORDO 28 GENNAIO 2016 |
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Indennità di vacanza contrattuale (IVC) | Il CCNL del 28 gennaio 2016 per i dipendenti degli studi professionali che amministrano condomini o immobili e delle società di servizi integrati la proprietà immobiliare ha previsto un’ IVC, in caso di disdetta contrattuale, a decorrere dal 1° giorno del 4° mese successivo alla data di scadenza del CCNL, da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dall’accordo interconfederale 22 gennaio 2009 e dal CCNL. |
ASSICURAZIONI – AGENZIE IN GESTIONE LIBERA SNA-CONFSAL – ACCORDO 5 FEBBRAIO 2018
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Premio aziendale di produttività’ | Il premio aziendale di produttività è da erogare con la retribuzione del mese di giugno dell’anno successivo a quello di osservazione. |
ASSICURAZIONI – AGENZIE IN GESTIONE LIBERA ANAPA – ACCORDO 18 DICEMBRE 2017
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L’accordo del 18 dicembre 2017 per rinnovo del CCNL 20 novembre 2014 per i dipendenti delle aziende di assicurazioni in gestione libera ha previsto, a far data dal 1° giugno 2019:
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Nuovi minimi tabellati | Incrementi retributivi. |
Scatti di anzianità’ | Degli incrementi relativi agli scatti di anzianità. Si ricorda che, fatto salvo il numero massimo di 15 scatti di anzianità. Limitatamente agli assunti dopo la data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del 18 dicembre 2017 la loro decorrenza sarà:
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CASE DI CURA – ANPIT – ACCORDO DEL 21 NOVEMBRE 2017 | |
Welfare contrattuale | L’accordo del 21 novembre 2017 per il rinnovo del Servizi del 30 ottobre 2012, scaduto il 31 ottobre 2015, per i settori “Case di Cura personale non medico e Servizi Assistenziali e Socio Sanitari”, ha previsto, dall’1° gennaio 2018, un Welfare Contrattuale pari al valore minimo annuo di euro 200,00 da riconoscere nel mese di giugno a tutti i lavoratori in forza ai quali si applica il presente CCNL e che a tale data abbiano superato il Patto di prova. Tale importo è da considerarsi distinto e non assorbibile rispetto alle prestazioni di Welfare fruite in sostituzione del premio di risultato ed è in aggiunta agli eventuali benefici della stessa natura già presenti in Azienda.
I Lavoratori assunti dal 1° luglio al 31 dicembre avranno diritto al Welfare Contrattuale solo dal successivo anno (esempio: se assunto il 17/7/2018, il Lavoratore avrà diritto al Welfare Contrattuale dal 2019). Le Parti si incontreranno nel primo semestre di ciascun anno per valutare il grado di applicazione del Welfare Contrattuale e decidere un eventuale incremento dei valori ad esso destinati o eventuali modifiche ed integrazioni. |
CASE DI CURA PRIVATE – PERSONALE NON MEDICO DON GNOCCHI –ACCORDO 17 GIUGNO 2011 | |
Premio produttività’ | Il verbale di accordo del 17 gennaio 2018 nell’ambito del rinnovo del CCNL 17 giugno 2011 per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione aderenti alla Fondazione Don Gnocchi ha previsto l’istituzione solo per l’anno 2018 di un premio di produttività. L’ammontare di tale premio di produttività sarà pari ad un importo lordo massimo di:
L’ammontare del premio di produttività, per i dipendenti operanti con un contratto di part time, viene rideterminato in base alla percentuale del rapporto di lavoro. Una volta verificato per ogni singolo dipendente il tasso di presenza nel periodo di rilevazione (Marzo 2018 – Febbraio 2019), il premio di produttività verrà erogato con il cedolino del mese di giugno 2019. |
CEMENTO – AZIENDE INDUSTRIALI – ACCORDO 24 NOVEMBRE 2015 | |
Elemento di garanzia retributiva (EGR) | L’accordo del 24 novembre 2015 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e mate, conferma che a decorrere dal 2012, ai dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di riconoscimenti economici derivanti da contrattazione di secondo livello, a livello di Gruppo aziendale o di unità produttiva (premio di risultato, premio di produzione, erogazioni di cui all’art. 51 comma 7 o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione) e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal presente CCNL, sarà riconosciuto un importo annuo pari a 120,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.
A decorre dall’1/1/2016 l’importo dell’elemento di garanzia retributiva sarà di 150,00 euro lordi annui.
A decorre dall’1/1/2021 l’importo dell’elemento di garanzia retributiva sarà di 170,00 euro lordi annui. A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere l’elemento di garanzia retributiva ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi e alle altre tipologie di lavoro subordinato. Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. Dall’adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino comprovate situazioni di difficoltà economico-produttiva con ricorso ad ammortizzatori sociali. |
CEMENTO – PMI CONFIMI – ACCORDO 18 APRILE 2016 | |
Elemento di garanzia retributiva (EGR) | L’accordo del 18 aprile 2016 per il rinnovo del CCNL 15 luglio 2014 per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e mate, conferma che a decorrere dal 2012, ai dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal presente CCNL, sarà riconosciuto un importo annuo pari a euro 120,00 lordi, a titolo di “Elemento di garanzia retributiva (EGR).
A decorrere dall’1/1/2016. L’importo di garanzia retributiva sarà di 150,00 euro lordi annui. A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere l’elemento di garanzia retributiva ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato. Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto prò – quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. Dall’adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttiva con ricorso ad ammortizzatori sociali. |
CERAMICA – AZIENDE INDUSTRIALI – ACCORDO 16 NOVEMBRE 2011 | |
Elemento di garanzia retributiva (EGR) | Il CCNL del 22 novembre 2010, per i dipendenti addetti all’industria delle piastre di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès, ha previsto a decorrere dal 1/1/2013 ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende che non abbiano mai fatto contrattazione aziendale o alternativamente territoriale e che nei precedenti quattro anni non abbiamo ricevuto nessun altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma di CCNL, è riconosciuta con le competenze del mese di giugno dell’anno successivo un importo di euro 100,00 lordi a titolo di “Elemento di garanzia retributiva (EGR)”
L’importo è omnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR. In caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, verranno erogati tanti dodicesimi dell’importo quanti sono i mesi interi prestati nell’anno. |
CHIMICA CERAMICA –AZIENDE ARTIGIANE – ACCORDO 14 DICEMBRE 2017 | |
Nuovi minimi tabellari | L’accordo del 14 dicembre 2017 per rinnovo del CCNL Area Tessili– Moda del 25 giugno 2014 per i dipendenti delle aziende artigiane dei settori tessili, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderia, occhialeria e del CCNL Area Chimica ceramica del 10 giugno 2015 per i dipendenti dalle imprese artigiana dei settori della chimica e della ceramica, ora accorpati nell’Unico CCNL Area Tessile Moda e Chimica Ceramica, ha previsto, a far data dal 1° giugno 2019, degli incrementi retributivi.
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CINEMATOGRAFI ESERCIZI – ACCORDO 15 GIUGNO 2016 | |
Nuovi minimi tabellari | L’ipotesi di accordo 9 marzo 2016 per il rinnovo del CCNL 25 novembre 2011 per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali ha previsto, a far data dal 1° giugno 2019, degli incrementi retributivi. |
CLERO – ISTITUTI PER SOSTENTAMENTO – ACCORDO 18 OTTOBRE 2018 | |
Nuovi minimi tabellari | L’accordo 18 ottobre 2018 per il rinnovo del CCNL 28 aprile 2011 per i dipendenti per il Sostentamento del Clero ha previsto, a far data dal 1° giugno 2019, degli incrementi retributivi. |
LAPIDEI – PMI CONFIMI – ACCORDO 14 SETTEMBRE 2017 | |
Elemento di garanzia retributiva (EGR) | L’accordo del 14 settembre 2017 per il rinnovo del CCNL 16 gennaio 2014 per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei ha previsto a decorrere dall’1/5/2017, limitatamente alle aziende che non sottoscrivono accordi aziendali e che svolgono la propria attività in territori dove non sono presenti accordi di secondo livello, ai dipendenti a tempo indeterminato, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al Io gennaio di ogni anno, che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi od individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione) viene riconosciuto un importo annuo pari a euro 314,00 lordi a titolo di “Elemento di garanzia retributiva”
Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo viene riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo è corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. Dall’adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che facciano ricorso ad ammortizzatori sociali per il periodo di intervento degli stessi. |
LATERIZI PMI CONFAPI | |
Scadenza del CCNL | In data 30 giugno 2019 è prevista la scadenza del CCNL del 23 giugno 2017 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle. |
METALMECCANICA COOPERATIVE – ACCORDO 26 GENNAIO 2017 | |
Elemento perequativo | Il CCNL del 13 maggio 2013, rinnovato il 26 gennaio 2017, per i dipendenti alle aziende cooperative metalmeccaniche ha previsto, “ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485,00 euro” (da riproporzionare per i part-time).
Tale importo è onnicomprensivo e non incidente sul TFR, inoltre verrà riproporzionato in presenza di retribuzioni aggiuntive rispetto a quelle fissate dal CCNL e/o in funzione della effettiva durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. |
Assistenza integrativa welfare contrattuale | Le aziende attiveranno a beneficio dei lavoratori strumenti di welfare contrattuale paria a euro 200,00 a partire dal 1° giugno 2019. |
METALMECCANICA INDUSTRIA – ACCORDO 26 NOVEMBRE 2016 | |
Elemento perequativo | Il CCNL del 05 dicembre 2012, rinnovato il 26 novembre 2016, per i dipendenti alle aziende metalmeccaniche private e delle installazione di impianti ha previsto, “ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485,00 euro” (da riproporzionare per i part-time).
Tale importo è onnicomprensivo e non incidente sul TFR, inoltre verrà riproporzionato in presenza di retribuzioni aggiuntive rispetto a quelle fissate dal CCNL e/o in funzione della effettiva durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. |
Assistenza integrativa welfare contrattuale | Le aziende attiveranno a beneficio dei lavoratori strumenti di welfare contrattuale paria a euro 200 a partire dal 1° giugno 2019. |
METALMECCANICA PMI CONFAPI – | |
Elemento perequativo | Il CCNL del 29 luglio 2013, rinnovato il 03 luglio 2017, per i dipendenti alle aziende PMI metalmeccaniche private e delle installazione di impianti ha previsto, “ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485,00 euro” (da riproporzionare per i part-time).
Tale importo è onnicomprensivo e non incidente sul TFR, inoltre verrà riproporzionato in presenza di retribuzioni aggiuntive rispetto a quelle fissate dal CCNL e/o in funzione della effettiva durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. |
METALMECCANICA PMI CONFIMI | |
Elemento retributivo annuo | Il CCNL del 1 ottobre 2013, per i dipendenti dalle PMI metalmeccaniche private e delle installazione di impianti ha previsto, “ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposto, un elemento retributivo annuo con la retribuzione del mese di giugno, pari a 485,00 euro” (da riproporzionare per i part-time).
Tale importo è onnicomprensivo e non incidente sul TFR, inoltre verrà riproporzionato in presenza di retribuzioni aggiuntive rispetto a quelle fissate dal CCNL e/o in funzione della effettiva durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. |
OREFICERIA AZIENDE INDUSTRIALI – ACCORDO 18 MAGGIO 2017 | |
Elemento perequativo | Il CCNL per i dipendenti dalle aziende industriali che lavorano articoli di oreficeria ha previsto, a decorrere dal 2013, ai lavoratori in forza all’1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua lorda pari a 195 euro, onnicomprensiva e non incidente sul TFR ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento perequativo, ferino restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’alto della liquidazione delle competenze. |
Welfare aziendale | Le aziende attiveranno a beneficio dei lavoratori strumenti di welfare per un costo massimo di euro 150,00. |
RETIFICI MECCANICI DA PESCA | |
Scadenza del CCNL | In data 30 giugno 2019 è prevista la scadenza del CCNL del 27 luglio 2017 per il personale addetto ai retifici meccanici da pesce. |
SERVIZI ASSISTENZIALI ANPAS – ACCORDO 28 SETTEMBRE 2018 | |
Nuovi minimi tabellari | L’accordo del 28 settembre 2018 per i dipendenti dell’ANPAS e dalle realtà operanti nell’ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo e delle pubbliche assistenze ha previsto, a far data dal 1° giugno 2019, degli incrementi retributivi. |
SALE BINGO ANPIT – ACCORDO 9 OTTOBRE 2018 | |
Indennità di mancata contrattazione (IMC) | L’indennità annuale di mancata contrattazione già maturata fino a tutto ottobre 2018 viene liquidata con la retribuzione del mese di giugno 2019. |
Assistenza integrativa welfare contrattuale | Nei mesi di giugno 2019, giugno 2020 e giugno 2021, i datori di lavoro devono attivare un welfare contrattuale a tutti i lavoratori in forza, non in prova, pari ai seguenti importi annui:
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TESSILE MODA AZIENDE ARTIGIANE – ACCORDO 14 DICEMBRE 2017 | |
Nuovi minimi tabellari | L’accordo del 14 dicembre 2017 per il rinnovo del CCNL Area Tessili-Moda del 25 giugno 2014 per i dipendenti dalle imprese dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderia, occhialerie e del CCNL Area Chimica ceramica del 10 giugno 2015 per dipendenti dalle imprese artigiane dei settori della chimica e della ceramica, ora accorpati nell’Unico CCNL Area Tessile Moda e Chimica Ceramica per le imprese artigiane, ha previsto, a far data dal 1° giugno 2019, degli incrementi retributivi. |
TRASPORTO A FUNE – ACCORDO 15 APRILE 2019 | |
Nuovi minimi tabellari | L’ipotesi di accordo del 15 aprile 2019 per il rinnovo del CCNL del 12 maggio 2016 per i dipendenti delle aziende esercenti impianti di trasporto a fune ha previsto, a far data dal 1° giugno 2019, degli incrementi retributivi. |
TRASPORTO AEREO – ATTIVITÀ’ AEROPORTUALI – ACCORDO 2 AGOSTO 2013 | |
Lavoro a termine stagionalità | Con il verbale di accordo 19 novembre 2018 le parti hanno disciplinato la stagionalità per il settore. L’accordo ha validità fino al rinnovo della Parte generale del CCNL e comunque non oltre le assunzioni effettuate entro il 31 maggio 2019: dal 1° giugno l’accordo decadrà automaticamente. |