PRINCIPALI SCADENZE CCNL DEL MESE DI MARZO 2019
Di seguito evidenziamo le principali scadenze contrattuali relative al mese di marzo 2019. Per un ulteriore approfondimento delle scadenze previste si rimanda ai rispettivi CCNL.
AGENZIE MARITTIME ED AEREE – ACCORDO 14 DICEMBRE 2017 | |
Nuovi minimi tabellari | L’ipotesi d’accordo del 14 dicembre 2017 per il rinnovo del CCNL 17 dicembre 2014, per il personale dipendente dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi ha previsto, a far data dal 1° marzo 2019, degli incrementi retributivi. |
ASSOCIAZIONI | |
Scadenza del CCNL | In data 24 marzo 2019 è prevista la scadenza del CCNL 25 marzo 2016 per i dipendenti delle Associazioni ed altre Organizzazioni del terzo settore. |
CALZATURE INDUSTRIA – ACCORDO 27 APRILE 2017 | |
Elemento di garanzia retributiva (EGR) | L’ipotesi di accordo del 27 aprile 2017 per il rinnovo del CCNL 29 novembre 2013 per i lavoratori addetti all’industria delle calzature, ha previsto a favore di dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante in base ai presente contratto nazionale, un importo a titolo di “Elemento di garanzia retributiva” (EGR).
L’importo dell’EGR uguale per tutti i lavoratori, è pari a: – 200 euro lordi per l’anno di competenza 2017, – 250 euro lordi per l’anno di competenza 2018; – 300 euro lordi per l’anno di competenza 2019 Si precisa, inoltre, che l’importo dell’EGR è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il TFR, e sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente l’erogazione ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’ultimo quadriennio, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’EGR di quanto Individualmente erogato al di là del trattamento minimo contrattuale. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale, in base al minor orario contrattuale. L’erogazione avverrà con la retribuzione del mese di marzo dell’anno seguente a quello di competenza (ad esempio, a marzo 2018 verrà erogato l’EGR di competenza 2017) per i lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di competenza, proporzionalmente ridotto come al comma precedente indicato e così negli anni successivi. |
COOPERATIVE SOCIALI – SISTEMA COOPERATIVO | |
Scadenza del CCNL | In data 14 marzo 2019 è prevista la scadenza del CCNL 15 marzo 2016 per i dipendenti delle cooperative, consorzi e società consortili del settore socio-sanitario-assistenziale–educativo e di inserimento lavorativo. |
GIOCATTOLI INDUSTRIA – ACCORDO 20 FEBBRAIO 2017 | |
Nuovi minimi tabellari | L’ipotesi d’accordo del 20 febbraio 2017 per il rinnovo del CCNL 20 gennaio 2014, per il personale dipendente dalle aziende che producono giocattoli ha previsto, a far data dal 1° marzo 2019, degli incrementi retributivi. |
IGIENE AMBIENTALE – AZIENDE MUNICIPALIZZATE – ACCORDO 10 LUGLIO 2016 | |
Compenso retributivo aziendale (CRA) | Il CCNL del 17 giugno 2011 per i lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate di igiene urbana ha previsto a favore dei lavoratori a tempo indeterminato o determinato dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello, un “Compenso retributivo aziendale” a partire dal 2012 si conviene quanto segue:
a) a favore dei lavoratori in forza nel mese di marzo, che non percepiscano, oltre quanto spettante per il vigente CCNL, altri trattamenti economici collettivi o individuali, assimilabili al presente istituto quanto a caratteristiche di corresponsione, è riconosciuto con la retribuzione relativa al mese di marzo di ogni anno l’importo annuo pro capite di 150,00 euro a titolo di Compenso retributivo aziendale (C.R.A.) in proporzione ai mesi in forza all’azienda nell’anno solare precedente; a tali fini sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell’azienda. b) ai lavoratori il cui rapporto di lavoro cessi nel corso dell’anno solare, che non percepiscano, oltre quanto spettante per il vigente CCNL, altri trattamenti economici collettivi o individuali, assimilabili al presente istituto quanto a caratteristiche di corresponsione, spetta, unitamente alle competenze di fine rapporto, quanto previsto dalla precedente lett. a) ricorrendone le condizioni nonché, per l’anno solare in corso, i ratei mensili dell’importo annuo pro capite di 150,00 euro a titolo di C.R.A. in proporzione ai mesi in forza all’azienda; a tali fini sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell’azienda. Ai fini della corresponsione degli importi di cui alle lettere a) e b) del presente comma, le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. Le misure degli importi individuali di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo sono ridotte o incrementate per effetto di quanto previsto dall’art. 42 lett. G), commi 2 e 5 in relazione agli eventi di malattia intervenuti. 3. Ai lavoratori di cui al comma 1 con contratto di lavoro a tempo parziale il C.R.A. è proporzionalmente ridotto in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Il C.R.A, corrisposto a termini dei commi precedenti, non è computabile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale. Le erogazioni stabilite dagli accordi aziendali di secondo livello comprendono fino a concorrenza l’importo corrisposto a titolo di C.R.A. di cui al precedente comma 1. |
Nuovi minimi tabellari – aziende cooperative | Il Verbale del 22 ottobre 2018 per la definizione delle modalità e delle tempistiche di applicazione, da parte delle aziende cooperative aderenti, dal CCNL 10 luglio 2016 servizi ambientali, ha previsto che la scadenza per l’applicazione dell’ultima tranche dei minimi di retribuzione viene posticipata dal 1° dicembre 2018 al 1° marzo 2019. |
IGIENE AMBIENTALE – AZIENDE PRIVATE – ACCORDO 6 DICEMBRE 2016 | |
Elemento di garanzia retributiva (EGR) | Il CCNL del 21 marzo 2012 per i lavoratori dipendenti di imprese e società private esercenti servizi ambientali, ed in seguito l’accordo del 20 dicembre 2012, ha previsto a favore dei lavoratori a tempo indeterminato o determinato dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello, un “Elemento di garanzia retributiva” (EGR), nei termini fissati:
a) a decorrere del 2013, a favore dei lavoratori in forza nel mese di marzo di ciascun anno, l’importo annuo pro capite di 150,00 euro a titolo di EGR, in proporzione ai mesi in forza all’azienda nell’anno solare precedente; a tali fini sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell’azienda. Tale importo è da erogarsi con la retribuzione relativa al mese di marzo. b) a partire dal 2012, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro cessi nel corso dell’anno solare dell’importo annuo pro capite di 150,00 euro a titolo di EGR in proporzione ai mesi in forza all’azienda; a tali fini sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell’azienda. Ai fini della corresponsione dell’importo dell’EGR, si ricorda che: · le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero: · ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale l’importo è proporzionalmente ridotto in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa; · non è computabile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale. |
Nuovi minimi tabellari | L’accordo del 6 dicembre 2016 per il rinnovo del CCNL 21 marzo 2012 per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali ha previsto, a far data del 1° marzo 2019, degli incrementi retributivi. |
LATERIZI – AZIENDE INDUSTRIALI – ACCORDO 31 MARZO 2016 | |
Previdenza complementare | Il CCNL del 31 marzo 2016 per i dipendenti delle imprese esercenti la produzione di laterizi e manufatti cementizi ha previsto, a decorrere dal 1° marzo 2019, l’aumento della contribuzione da versare al fondo ARCO, da parte delle aziende nelle seguenti misure della retribuzione utile (minimo, contingenza, EDER ed indennità di funzione quadri):
mentre rimane invariato il contributo a carico del lavoratore del 1,50%. |
Scadenza del CCNL | In data 31 marzo 2019 è prevista la scadenza del CCNL del 31 marzo 2016 per i dipendenti delle imprese esercenti la produzione di laterizi e manufatti cementizi. |
LATERIZI – PMI (CONFAPI) – ACCORDO 23 GIUGNO 2017 | |
Previdenza complementare | Il CCNL del 23 giugno 2017 per i dipendenti delle piccole e medie imprese esercenti la produzione elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle ha previsto, a decorrere dal 1° marzo 2019, l’aumento della contribuzione al Fondo FONDAPI a carico delle aziende, con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo fissata nella misura dell’1,70%. |
LATERIZI – PMI (CONFIMI) – ACCORDO 13 GIUGNO 2016 | |
Previdenza complementare | Il CCNL del 13 giugno 2016 per i dipendenti delle piccole e medie imprese esercenti la produzione elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle ha previsto, a decorrere dal 1° marzo 2019, l’aumento della contribuzione al Fondo ARCO a carico delle aziende, con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo fissata nella misura dell’1,70% |
Scadenza del CCNL | In data 31 marzo 2019 è prevista la scadenza del CCNL del 13 giugno 2016 per i dipendenti delle piccole e medie imprese esercenti la produzione elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle. |
LAVANDERIE – AZIENDE INDUSTRUALI | |
Scadenza del CCNL | In data 31 marzo 2019 è prevista la scadenza del CCNL 13 luglio 2016 per i dipendenti delle imprese del sistema industriale integrativo di servizi tessili e medici affini. |
LEGNO E ARREDAMENTO – AZIENDE INDUSTRIALI – ACCORDO 11 FEBBRAIO 2019 | |
Nuovi minimi tabellari | L’accordo del 11 febbraio 2019 relativo al CCNL per i dipendenti delle aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile ed Arredamento, Boschini e Forestali ha previsto, a far data dal 1° marzo 2019, degli incrementi retributivi. Gli incrementi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2019, saranno erogati con la retribuzione del mese di marzo 2019. |
Scadenza del CCNL | In data 31 marzo 2019 è prevista la scadenza del CCNL del 13 dicembre 2016 per i dipendenti delle aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile ed Arredamento, Boschini e Forestali. |
LEGNO E ARREDAMENTO – PMI (CONFAPI) – ACCORDO 18 APRILE 2017 | |
Nuovi minimi tabellari | L’ipotesi di accordo del 18 aprile 2017 per il rinnovo del CCNL 25 ottobre 2013 per i dipendenti addetti alla piccola e media industria operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile ed Arredamento, Boschini e Forestali ha previsto, entro il mese di marzo 2018 e marzo 2019, un incontro delle Parti per la definizione degli incrementi dei minimi contrattuali a valere della stessa data. |
MINIERE – AZIENDE INDUSTRIALI | |
Scadenza del CCNL | In data 31 marzo 2019 è prevista la scadenza del CCNL 15 febbraio 2017 per i dipendenti delle imprese del settore minerario. |
PELLI E OMBRELLI – AZIENDE INDUSTRUALI | |
Scadenza del CCNL | In data 31 marzo 2019 è prevista la scadenza del CCNL 23 dicembre 2016 per i dipendenti delle aziende industriali manifatture delle pelli, del cuoio e rispettivi succedanei, nonché per i dipendenti delle aziende che producono ombrelli e ombrelloni fabbricati con qualsiasi materia. |
POMPE FUNEBRI AZIENDE MUNICIPALIZZATE – ACCORD 10 LUGLIO 2018 | |
Una tantum | L’ipotesi di accordo del 10 luglio 2018 per il rinnovo del CCNL 11 dicembre 2014 per i dipendenti da imprese pubbliche del settore funerario ha favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo (10 luglio 2018) ed ancora in forza alla data di erogazione è prevista la corresponsione di un importo forfettario una tantum, a copertura economica del periodo dal 1° febbraio 2016 – 31 luglio 2018, determinato convenzionalmente con riferimento al parametro 143,96 nella misura di 300 euro lordi.
L’importo una tantum viene erogata in due tranche di pari importo di cui:
L’ importo forfettario a titolo di una tantum di cui sopra:
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SACRISTI – ACCORDO 18 LUGLIO 2018 | |
Una tantum | L’accordo del 18 luglio 2018 per il rinnovo del CCNL 21 gennaio 2015 per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici ha previsto dall’ 1 gennaio 2018 in aggiunta alla retribuzione ordinaria prevista nel presente contratto la corresponsione di una indennità lorda una tantum, senza alcun riflesso su alcun istituto retributivo e di legge, pari ad euro 1.300,00 da erogarsi in 3 quote di cui:
Per comprovate ragioni economiche, i datori di lavoro potranno richiedere di essere esonerati dalla corresponsione della suddetta indennità una tantum rivolgendo richiesta all’Ente Bilaterale cui è demandata la individuazione dei relativi criteri di esonero. Per i Sacristi del Gruppo B di cui all’art. 2 (lavoratori dipendenti a tempo parziale) l’importo dell’una tantum sarà proporzionato in base alla percentuale dell’orario ridotto rispetto al tempo pieno (ore settimanali stabilite/44). |
COOPERATIVE DI CONSUMO – ACCORDO 19 FEBBRAIO 2019 | |
Assistenza sanitaria integrativa | Le parti, ad integrazione dell’ipotesi di accordo di rinnovo della parte economica sottoscritto in data 19 febbraio 2019, nell’intento di investire sul welfare per il consolidamento e il miglioramento delle prestazioni sanitarie, concordano che il contributo a carico delle imprese per il finanziamento del Fondo Coopersalute, di cui all’art. 16, comma 4, del vigente CCNL per i dipendenti della distribuzione cooperativa, viene elevato per ciascun iscritto con le seguenti modalità:
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SERVIZI DI PULIZIA – SISTEMA COOPERATIVO | |
Scadenza del CCNL | In data 14 marzo 2019 è prevista la scadenza del CCNL 15 marzo 2016 per i dipendenti da cooperative, consorzi e società consortili esercenti servizi di pulizia esercenti integrativi/multi servizi. |
TESSILI E AFFINI – PMI | |
Scadenza del CCNL | In data 31 marzo 2019 è prevista la scadenza del CCNL 12 ottobre 2016 per i dipendenti della piccola e media industria dei settori tessili, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli. |