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Buoni pasto: trattamento fiscale dell’utilizzo cumulato oltre il limite di 8
L’Agenzia delle entrate, con principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019, ha precisato che il divieto di cumulo oltre il limite di 8 buoni pasto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera d, D.M. 122/2017, non incide, ai fini Irpef, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente – rispettivamente di 5,29 euro e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici – previsti dall’articolo 51, comma 2, lettera c, Tuir. Invero, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (e assimilato) delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto opera nei limiti stabiliti dal citato articolo 51 a prescindere dal numero di buoni utilizzati. Il datore di lavoro sarà tenuto, di conseguenza, alla verifica di detti limiti di esenzione rispetto al valore nominale dei buoni erogati.
(Agenzia delle Entrate principio di diritto n.6 del 12/02/2019)