Gestione separata: precisazione per i lavoratori con attività in più Stati UE
L’INPS, con la circolare n. 102 del 16 ottobre 2018, interviene sugli obblighi di iscrizione alla Gestione Separata per i soggetti non residenti in Italia che svolgono l’attività lavorativa in più Stati UE.
Al fine della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria, con riferimento alle attività che comportano l’iscrizione alla Gestione separata, è stato precisato quanto segue:
sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
- collaborazione coordinata e continuativa (con contratto a progetto/programma di lavoro fase di esso);
- collaborazione occasionale (articolo 61, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003);
- collaborazione coordinata e continuativa di titolari di pensione di vecchiaia o Ultrasessantacinquenni;
- collaborazione coordinata e continuativa presso la Pubblica Amministrazione;
- medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
- associato in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- volontario del servizio civile.
(Inps, Circolare n. 102 del 16/10/2018)