Sostituzione maternità: proroga del termine in caso di ferie post congedo

Per la Corte di Cassazione (Sez. lav. – Sentenza 26 luglio 2018, n. 19860), è legittima la stipula di un contratto a termine per la sostituzione di una lavoratrice in maternità che, al termine del congedo, non è rientrata in servizio, avendo usufruito di un periodo di ferie bambino

Nella fattispecie al vaglio della Corte, la ricorrente era stata assunta con contratto a termine per la sostituzione di una dipendente temporaneamente assente per gravidanza ed aveva dedotto di aver continuato a lavorare anche dopo il rientro in servizio di quest’ultima dopo che aveva presentato le proprie dimissioni. Ad avviso della ricorrente, tale prosecuzione dell’attività avrebbe inficiato la legittimità del contratto a termine.

La Suprema Corte ha, infatti, ribadito il principio secondo cui, in caso di assunzione a termine ai fini della sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, è legittima la fissazione di un termine determinato con riferimento alla non prefissata data di rientro del lavoratore sostituito (termine incertus quando), così come la prosecuzione del rapporto in occasione del mutamento del titolo di assenza indicato nel contratto è legittima e non determina la trasformazione del medesimo a tempo indeterminato, sempreché anche per la nuova causale sia consentita al stipulazione del contratto a termine.

La Corte di appello, in conformità con la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha ritenuto che tra le assenze per ferie e quelle per malattia del bambino (successive ai periodi di astensione obbligatoria e facoltativa) e la gravidanza vi era stata una connessione, per cui non sussiste alcuna proroga del termine apposto al contratto ma la permanenza della causale sostitutiva nello stesso indicata.

(Corte di Cassazione – Sez. lav. – Sentenza 26 luglio 2018, n. 19860)