Gli Anticipi di cassa per spese possono essere corrisposti in contanti
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha rilasciato la nota numero 6201 del 16 luglio 2018 con la quale torna sul tema della divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti. L’INL, rispondendo ad un quesito posto da Confindustria, chiarisce ancora una volta il concetto secondo cui la tracciabilità del pagamento degli importi riportati in busta paga riguarda esclusivamente gli elementi della retribuzione.
Per questa ragione non è obbligatorio il pagamento con mezzi tracciabili relativamente alla corresponsione di somme erogate a diverso titolo; in questa casistica rientrano gli anticipi di cassa relativi a spese che i lavoratori sostengono nell’ interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione di lavoro. (Ad esempio le somme erogate quali rimborso spese viaggio, vitto, alloggio ecc.)
(INL, Nota n. 6201 del 16/07/2018)