Circolare n.25-2018
Oggetto: Tracciabilità’ dei pagamenti ai lavoratori
Si ricorda che a far data dal 1° luglio 2018 è vietato effettuare pagamenti in contanti della retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
In merito all’applicazione della normativa, alle tipologie di rapporti di lavoro e/o all’eventuale esclusione ed alle possibili modalità da utilizzare, si rimanda alla ns circolare n. 11/2018 del 31 maggio 2018.
Ci preme precisare che rientrano nell’obbligo della tracciabilità tutti gli elementi che confluiscono nella busta paga e che risultano annotati nel Libro Unico del lavoro.
Si ritiene possano essere esclusi dall’obbligo di tracciabilità eventuali anticipi di cassa per fondo spese, rimborsi spese (solo se esenti fiscalmente) ed altre somme corrisposte al lavoratore non riconducibili a retribuzione, in quanto l’articolo 1, comma 910, della Legge prevede che l’obbligo si applichi al momento in cui i datori di lavoro o committenti “corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa.
Non essendoci ancora chiarimenti in merito, si consiglia vivamente di utilizzare i sistemi di pagamento “tracciabili” per qualsiasi forma di pagamento ai dipendenti/collaboratori al fine di evitare eventuali provvedimenti sanzionatori.
Ricordiamo, anche che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) con la nota nr. 4538/2018 ritiene che la violazione del pagamento tracciato di retribuzioni e compensi risulta integrata anche nelle seguenti ipotesi:
- quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal Legislatore;
- nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso.
Ne consegue che, ai fini della contestazione, si ritiene sia necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine.
Sarà pertanto importante che il datore di lavoro ottenga dal lavoratore in modo chiaro le modalità ed i dati (IBAN leggibile e corretto) per effettuare il pagamento.
Il datore di lavoro verosimilmente dovrà tener conto delle scelte che faranno i lavoratori in merito le modalità di pagamento dello stipendio.
In ogni caso, in mancanza di scelta da parte del lavoratore, in forza dell’obbligo di legge, il datore di lavoro potrà procedere al pagamento scegliendo una delle opzioni previste.
Lo Studio ha ritenuto opportuno allegare due moduli di Fac-simile:
- comunicazione ai lavoratori con pagamenti non già tracciati;
- comunicazione ai lavoratori che non hanno effettuato la scelta
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Bergamo, 03 luglio 2018
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio