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Circolare n. 20-2025
Oggetto: Contribuzione Colf e Badanti anno 2025
L’ISTAT ha comunicato, nella misura dell’0,8%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023 e il periodo gennaio 2024 – dicembre 2024. Conseguentemente, l’INPS, con la circolare n. 29 del 30 gennaio 2025, aggiorna gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2025.
Di seguito si riportano, le tabelle contributive fornite dall’INPS, valide dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, scarica la circolare
Ricordiamo, inoltre che i contributi devono essere versati trimestralmente entro il 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare di riferimento.
Pertanto, le scadenze di versamento relative all’anno 2022 risultano le seguenti:
• 1° trimestre (gennaio – marzo) entro il 10/04/2025;
• 2° trimestre (aprile – giugno) entro il 10/07/2025;
• 3° trimestre (luglio – settembre) entro il 10/10/2025;
• 4° trimestre (ottobre – dicembre) entro il 12/01/2026.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento dei contributi deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di licenziamento e/o dimissioni.
Preme ricordare che, in aggiunta ai contributi obbligatori, i datori di lavoro che applicano il CCNL 8 settembre 2020 devono versare i contributi di assistenza contrattuale (CAS.SA.COLF) nella misura oraria complessiva, dal 1° gennaio 2024, di € 0,06, di cui € 0,02 a carico del lavoratore.
La legge 30 dicembre 2024, n. 207, all’articolo 1, comma 161, ha previsto la sostituzione delle disposizioni dell’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disponendo che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La norma in esame prevede la possibilità di accedere all’incentivo al posticipo in favore dei lavoratori dipendenti che, entro l’anno 2025, abbiano maturato i requisiti di accesso per la pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019 o per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011 (per il 2025, anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). |
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Bergamo, 31 gennaio 2025
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio