Rimborsi per trasferte lavoratori esenzione/deducibilità solo se tracciabili (comma 81-83)

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Circolare n.9-2025 Rimborsi per trasferte lavoratori esenzione/deducibilità solo se tracciabili (comma 81-83)

 

Circolare n. 9-2025

Oggetto: Rimborsi per trasferte lavoratori esenzione/deducibilità solo se tracciabili (comma 81-83)

La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, contiene numerose novità che impattano sul reddito da lavoro dipendente a decorrere dal periodo d’imposta 2025.
Fermo restando la disciplina generale in materia di trattamento fiscale delle trasferte al di fuori del comune o all’interno del comune, attraverso l’integrazione del comma 5, art. 51 del TUIR viene disposto che, a decorrere dal periodo d’imposta 2025:

i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Eventuali rimborsi effettuati in contanti ne determinano l’assoggettamento a imposte (e contributi). Fanno eccezione le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea per le quali il rimborso può continuare ad essere effettuato anche in contanti senza che ciò pregiudichi la relativa esenzione ai fini della determinazione del reddito imponibile del lavoratore”.

Inoltre, viene modificato anche l’articolo 95, Tuir, in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, mediante l’inserimento del nuovo comma 3-bis: le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto (taxi e NCC), nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.

Infine, viene modificato anche l’articolo 108, comma 2, Tuir, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza, deducibili solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 21 gennaio 2025   

                                                                

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio