Circolare n.19-2025 Rinnovo del CCNL Assicurazioni ANAPA (1° parte)
Circolare n.19-2025
Oggetto: Rinnovo del CCNL Assicurazioni ANAPA (1° parte)
Il 13 gennaio 2025, in Milano, l’Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione Rete ImpresAgenzia (ANAPA) di seguito Associazione Datoriale e la Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (F.I.R.S.T./C.I.S.L.), la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni Credito (F.I.S.A.C./C.G.I.L.), la Federazione Nazionale Assicuratori (F.N.A.), l’UIL Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA) di seguito OO.SS. hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, scaduto il 30/06/2020. L’accordo decorre dal 13 gennaio 2025 (data di stipula) al 30 giugno 2026, sia per la parte economica che normativa.
Di seguito si illustrano i principali contenuti economici e normativi previsti nell’accordo:
- Incrementi retributivi;
- Una tantum;
- Mensilità aggiuntiva;
- Malattia;
- Festività;
- Trasferta;
- Trasferimento;
- Periodo prova;
- Preavviso.
Incrementi retributivi
Le Parti hanno convenuto un aumento retributivo a regime per il 3° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari a 99,00 euro, da corrispondere a partire dal 1° giugno 2024. Gli importi degli incrementi retributivi per i vari livelli contrattuali risultano i seguenti:
Livello | Parametro | Aumenti a partire dal 1° giugno 2024 |
6 | 150 | €uro 135,00 |
5 | 130 | €uro 117,00 |
4 | 120 | €uro 108,00 |
3 | 110 | €uro 99,00 |
2 | 102,5 | €uro 92,25 |
1 | 100 | €uro 90,00 |
Per effetto del suddetto incremento retributivo, i nuovi importi mensili del minimo tabellare, risultano i seguenti:
Livello | Minimo fino al 31 maggio 2024 | Minimo a partire dal 1° giugno 2024 |
6 | €uro 1.857,31 | €uro 1.992,31 |
5 | €uro 1.621,73 | €uro 1.738,73 |
4 | €uro 1.499,.62 | €uro 1.607,62 |
3 | €uro 1.367,75 | €uro 1.466,75 |
2 | €uro 1.280,73 | €uro 1.372,98 |
1 | €uro 1.251,30 | €uro 1.341,30 |
Si riportano inoltre le tabelle, come riportate nell’accordo di rinnovo, concernenti gli importi mensili a partire dal 1° giugno 2024, risultanti dalla somma delle retribuzioni e degli scatti di anzianità.
Importo mensile (1/14) da 01.06.2024 | TAB. 2 | |||||
prec.class | Quadro | Capo Ufficio | 1a cat. | 2a cat. | 3a cat. | 3a cat. |
Livello | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Stipendio mensile | € 1.992,31 | € 1.738,73 | € 1.607,62 | € 1.466,75 | € 1.372,98 | € 1.341,30 |
Scatto 1 | € 2.034,55 | € 1.775,59 | € 1.641,70 | € 1.497,85 | € 1.402,09 | € 1.369,74 |
Scatto 2 | € 2.076,79 | € 1.812,45 | € 1.675,78 | € 1.528,95 | € 1.431,20 | € 1.398,18 |
Scatto 3 | € 2.119,03 | € 1.849,31 | € 1.709,86 | € 1.560,05 | € 1.460,31 | € 1.426,62 |
Scatto 4 | € 2.161,27 | € 1.886,17 | € 1.743,94 | € 1.591,15 | € 1.489,42 | € 1.455,06 |
Scatto 5 | € 2.203,51 | € 1.923,03 | € 1.778,02 | € 1.622,25 | € 1.518,53 | € 1.483,50 |
Scatto 6 | € 2.245,75 | € 1.959,89 | € 1.812,10 | € 1.653,35 | € 1.547,64 | € 1.511,94 |
Scatto 7 | € 2.287,99 | € 1.996,75 | € 1.846,18 | € 1.684,45 | € 1.576,75 | € 1.540,38 |
Scatto 8 | € 2.330,23 | € 2.033,61 | € 1.880,26 | € 1.715,55 | € 1.605,86 | € 1.568,82 |
Scatto 9 | € 2.372,47 | € 2.070,47 | € 1.914,34 | € 1.746,65 | € 1.634,97 | € 1.597,26 |
Scatto 10 | € 2.414,71 | € 2.107,33 | € 1.948,42 | € 1.777,75 | € 1.664,08 | € 1.625,70 |
Scatto 11 | € 2.456,95 | € 2.144,19 | € 1.982,50 | € 1.808,85 | € 1.693,19 | € 1.654,14 |
Scatto 12 | € 2.499,19 | € 2.181,05 | € 2.016,58 | € 1.839,95 | € 1.722,30 | € 1.682,58 |
Scatto 13 | € 2.541,43 | € 2.217,91 | € 2.050,66 | € 1.871,05 | € 1.751,41 | € 1.711,02 |
Scatto 14 | € 2.583,67 | € 2.254,77 | € 2.084,74 | € 1.902,15 | € 1.780,52 | € 1.739,46 |
Scatto 15 | € 2.625,91 | € 2.291,63 | € 2.118,82 | € 1.933,25 | € 1.809,63 | € 1.767,90 |
Valore scatto | € 42,24 | € 36,86 | € 34,08 | € 31,10 | € 29,11 | € 28,44 |
Una Tantum
Per compensare il periodo di carenza contrattuale, le Parti hanno stabilito l’erogazione, a tutto il personale in forza alla data del 31/05/2024, di un importo “una tantum” nella misura di euro 950,00 di cui:
- il 50% pari ad Euro 475,00 sarà erogato con la mensilità di febbraio 2025;
- ed il restante 50% pari ad Euro 475,00 con la mensilità di gennaio 2026.
Si precisa che l’una tantum:
- spetta in relazione all’intero periodo di anzianità maturata dai dipendenti nei 47 mesi intercorrenti dal 01/07/2020 al 31/05/2024;
- per i casi di anzianità inferiore ai 47 mesi, l’importo di cui sopra verrà erogato pro quota in rapporto ai mesi interi di anzianità di servizio effettivamente maturata durante il periodo appena indicato;
- al personale con rapporto a tempo parziale l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità;
- non risulta utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
L’importo degli arretrati dovuti è da intendersi al netto di eventuali emolumenti già corrisposti in come futuro aumento contrattuale.
Mensilità aggiuntive
L’accordo modifica parzialmente la disciplina previgente in materia di corresponsione della tredicesima e della quattordicesima, prevedendo le disposizioni di seguito indicate.
Tredicesima
Tale mensilità viene erogata entro il 15 dicembre per l’anno solare di competenza (1° gennaio – 31 dicembre). In caso di assunzione o cessazione del rapporto in corso d’anno, il lavoratore matura tanti dodicesimi di tredicesima per quanti sono i mesi di lavoro prestato presso l’azienda, con computo del mese intero per i periodi di lavoro pari o superiori ai 15 giorni.
Quattordicesima
La mensilità viene erogata entro il 15 giugno per l’anno civile di competenza (1° luglio – 30 giugno). In caso di assunzione o cessazione del rapporto in corso d’anno, il lavoratore matura tanti dodicesimi di quattordicesima per quanti sono i mesi di lavoro prestato presso l’azienda, con computo del mese intero per i periodi di lavoro pari o superiori ai 15 giorni.
Malattia
Premesso che, in caso di assenza per malattia (o infortunio extraprofessionale) il posto di lavoro del dipendente che ha superato il periodo di prova, viene conservato per i seguenti periodi:
Anzianità | Conservazione del posto | Trattamento economico |
Fino a 7 anni | 6 mesi | 100% |
Da 8 a 10 anni | 9 mesi | – 100% per i primi 6 mesi
– 50% per i successivi 3 mesi |
Da 11 anni in poi | 12 mesi | – 100% per i primi 6 mesi
– 100% per i successivi 6 mesi |
Per il computo dei periodi indicati in tabella, vanno sommate le assenze dovute alla stessa malattia e alle conseguenze ad essa collegabili, che non siano separate da un intervallo di almeno 6 mesi di servizio effettivo.
A tal fine, l’accordo stabilisce che il dipendente malato, prima che decorra il suddetto periodo di comporto, deve produrre apposita certificazione medica dalla quale risulti che, per il periodo in esame, e senza venir meno agli obblighi relativi alla privacy, egli ha sofferto della medesima o di diverse patologie. In caso di omissione di tale adempimento, il datore di lavoro (l’agente) potrà recedere dal contratto nel rispetto dei termini sopra indicati.
Viene inoltre specificato che il certificato medico, da produrre in caso di assenza per malattia, deve giustificare anche il primo giorno di assenza qualora l’inizio del periodo di malattia coincida con un prefestivo o con il giorno che precede quelli destinati al riposo settimanale.
Festività
Le due giornate del venerdì Santo e la vigilia di Natale (24 dicembre), in precedenza semifestive, diventano totalmente festive.
Inoltre, nelle giornate semifestive (che comprendono ora solo la vigilia dell’assunzione di Maria Vergine, il 14 agosto, e l’ultimo giorno dell’anno, il 31 dicembre), fermo restando l’orario stabilito, il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano e avrà termine alle ore 13.00 (prima 12.00).
Il lavoratore che in dette giornate è tenuto a svolgere solo lavoro pomeridiano è esonerato nei semifestivi a svolgere l’attività lavorativa.
Trasferta
A tali lavoratori verrà corrisposto il rimborso analitico e documentato per tutte le spese sostenute per la missione, nonché, in ogni caso, il rimborso integrale delle spese documentate di trasporto. A titolo esemplificativo e non esaustivo il rimborso chilometrico con i parametri ACI e/o mezzi pubblici a scelta del lavoratore ed il pasto, qualora non sia previsto il buono pasto.
Trasferimento
Viene precisato che, nel caso in cui, a seguito del trasferimento, il lavoratore cambi la residenza e/o il domicilio, egli ha diritto alle seguenti indennità:
- il rimborso della spesa effettiva di viaggio di trasferimento;
- il rimborso della spesa effettiva sostenuta per il trasloco.
Periodo di prova
Viene rivista la disciplina del periodo di prova, prevedendo che esso non può superare:
- sei mesi di effettivo servizio per i dipendenti di livello Quadro e per i Capi Ufficio di livello Quinto;
- i tre mesi di effettivo servizio per i restanti livelli.
In ogni caso il periodo di prova non può essere ripetuto. Nell’eventuale periodo di prova è corrisposta la retribuzione normale, con diritto al T.F.R.
Durante l’eventuale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.
Trascorso il periodo di prova, restano automaticamente confermate le basi dell’inquadramento del personale mantenuto in servizio. Il periodo di prova va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell’anzianità di servizio.
Preavviso
I termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato (esclusa la giusta causa) vengono così modificati:
Anzianità | Durata preavviso |
Inferiore a 1 anno | 1 mese |
Da 1 a 5 anni | 2 mesi |
Oltre 5 anni | 3 mesi |
In caso di dimissioni da parte del lavoratore il periodo di preavviso è confermato in 1 mese.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Bergamo, 30 gennaio 2025
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio