Circolare n.12-2025 Limite di esenzione fringe benefit (commi 390-391)
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Circolare n. 12-2025
Oggetto: Limite di esenzione fringe benefit (commi 390-391)
La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, contiene numerose novità che impattano sulla tassazione del reddito da lavoro dipendente a decorrere dal periodo d’imposta 2025.
In deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore ad euro 258,23, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 è confermato il limite di esenzione euro 1.000 per:
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Il suddetto limite è innalzato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico, a condizione che gli stessi lavoratori dichiarino al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli, utilizzando il modello allegato.
Rimane confermata anche la previsione in base alla quale i datori di lavoro provvedono all’attuazione di tali misure agevolative previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Bergamo, 21 gennaio 2025
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio