Nuova somma integrativa e ulteriore detrazione lavoro dipendente (comma 4 -9)

 Circolare n.8-2025 Nuova somma integrativa e ulteriore detrazione lavoro dipendente (comma 4 -9)

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Circolare n. 8-2025

 

Oggetto: Nuova somma integrativa e ulteriore detrazione lavoro dipendente (comma 4 -9)

 La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, contiene numerose novità che impattano sul reddito da lavoro dipendente a decorrere dal periodo d’imposta 2025.

Tra le varie novità, risulta non essere stato confermato, per il 2025, l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (c.d. “esonero IVS” del 6% – 7%), mentre sono state introdotte due nuove misure di riduzione in ambito fiscale, a decorrere dal periodo d’imposta in corso.

Nello specifico, per i soli titolari di reddito da lavoro dipendente (con esclusione dei redditi da pensione  del medesimo art. 49, comma 2, lettera a)),  che hanno un reddito complessivo annuo:

  • non superiore a 20.000 euro, è prevista la corresponsione di una somma, che non concorre alla formazione del reddito (incide esclusivamente sul netto in busta alla stregua del trattamento integrativo), calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente;
  • superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro, è previsto il riconoscimento di una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e d’importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro.

 

Somma integrativa (comma 4)

La prima misura finalizzata alla riduzione del cuneo fiscale consiste in una somma integrativa spettante a condizione che il lavoratore dipendente abbia un reddito complessivo annuo (RC) non superiore a 20.000 euro, secondo le seguenti misure:

Reddito da lavoro dipendente annuo (RLD) % somma integrativa spettante
RLD ≤ 8.500 7,1%
8.500 < RLD ≤ 15.000 5,30%
15.000 < RLD ≤ 20.000 4,80%

 

La percentuale è determinata dal reddito di lavoro dipendente rapportato all’intero anno.

 

Ulteriore detrazione d’imposta (comma 6)

La seconda misura finalizzata alla riduzione del cuneo fiscale consiste in una ulteriore detrazione d’imposta spettante a condizione che il lavoratore dipendente abbia un reddito complessivo annuo (RC) superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

Reddito complessivo annuo Detrazione annua
20.000 < RC ≤ 32.00 euro 1.000
32.000 < RC ≤ 40.00 1.000 x (40.000 – RC)

  8.000

 RC > 40.000 0

I sostituti d’imposta dovranno riconoscere in via automatico entrambi le due nuove misure di riduzione previste somma integrativa (al comma 4) e ulteriore detrazione (comma 6) all’atto dell’erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse e, qualora non spettassero, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Qualora la somma da recuperare sia superiore a 60 euro, lo stesso è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione della somma integrativa (comma 4) mediante l’istituto della compensazione (articolo 17, D.Lgs. 241/1997), ossia tramite modello F.24. (a tutt’oggi, dovrà essere ancora istituito un nuovo codice tributo).

Ai fini della determinazione del reddito complessivo, relativo all’applicazione dei commi 4 e 6, il comma 9 prevede che:

  1. a) rileva anche la quota esente del reddito agevolato per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero (articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010);
  2. b) rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori impatriati (articolo 16, D.Lgs. 147/2015, e articolo 5, comma 9, D.Lgs. 209/2023);
  3. c) il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (articolo 10, comma 3-bis, Tuir).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 29 gennaio 2025

 

                                                                Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio