Circolare n.15-2025 Detrazioni per familiari a carico (comma 11)
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Circolare n. 15-2025
Oggetto: Detrazioni per familiari a carico (comma 11)
Si rilevano novità anche in materia di detrazioni per familiari a carico. Nello specifico:
- viene ridefinito l’ambito di applicazione della detrazione per figli a carico, principalmente, fissando un limite di età (30 anni) del figlio per poter dare diritto alla stessa;
- si riduce in modo significativo la platea degli altri familiari che, se fiscalmente a carico, danno diritto alla relativa detrazione;
- è previsto che i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai familiari residenti all’estero, non possano più beneficiare delle detrazioni per familiari a carico.
Detrazioni per figli
Con la modifica dell’art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR, viene ridefinito l’ambito di applicazione della detrazione fissando un limite di età del figlio per poter dare diritto alla stessa. Nello specifico, è previsto, che:
fermo restando il requisito reddituale per essere considerato fiscalmente a carico (2.840,51 euro elevato, per i figli di età non superiore a 24 anni, a 4.000 euro) dal 2025 la detrazione è riconosciuta per ciascun figlio compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni.
L’ADE, con la circolare n. 4/2022, ha chiarito che, le detrazioni spettano a partire dal mese di compimento del ventunesimo anno e sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
Il limite massimo di età non si applica ai figli disabili fiscalmente a carico.
Rimangono, invariati l’importo potenziale annuo della detrazione (950 euro), la formula e le regole di quantificazione della detrazione effettivamente spettante, ossia:
Presenza di un unico figlio |
|
|
950 x (95.000 – RC) 95.000 |
In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l’importo di euro 95.000 è incrementato di euro 15.000 per ciascun figlio successivo al primo.
Detrazioni per familiari a carico
Con la modifica dell’art. 12, comma 1, lett. d) del TUIR, si assiste ad un notevole ridimensionamento della platea degli altri familiari che possono dare diritto alla relativa detrazione.
Dal periodo d’imposta 2025, la detrazione per altri familiari a carico può essere riconosciuta:
- esclusivamente per ciascun ascendente (quindi, genitori, nonni, bisnonni);
- che conviva con il contribuente;
- da ripartire pro quota tra gli aventi diritto.
La detrazione in oggetto, continua ad essere così modulata:
Reddito complessivo | Detrazione spettante |
RC < 80.00 | 750 x (80.000 – RC)
80.000 |
Fino al 2024, la detrazione potenziale di 750 euro (spettante per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro) è stata riconosciuta per ogni altra persona indicata nell’art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Si poteva, dunque, trattare di genitori, nonni, bisnonni, generi, nuore, suocero, suocera, fratelli, sorelle del contribuente.
Detrazioni per familiari residenti all’estero di lavoratori extracomunitari
Con l’inserimento del nuovo comma 2-bis all’art. 12 del TUIR, viene espressamente previsto che, ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, le detrazioni per familiari (di cui sopra) fiscalmente a carico (coniuge, figli e altri familiari) non spettano per i familiari residenti all’estero.
Fino al 2024 i contribuenti potevano beneficiare delle detrazioni per i familiari fiscalmente a carico residenti all’estero presentando apposita documentazione prodotta dal consolato.
Nessuna modifica per familiari a carico:
- Residenti in Italia;
- Residenti in uno Stato Membro UE;
- Residenti in uno stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Bergamo, 29 gennaio 2025
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio