Decontribuzione lavoratrici madri (commi 219-220)

 

Circolare n.14-2025 Decontribuzione lavoratrici madri (commi 219-220)

 

Circolare n. 14-2025

Oggetto: Decontribuzione lavoratrici madri (commi 219-220)

La Legge di Bilancio 2025, prevede il riconoscimento, a decorrere dall’anno 2025, di un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.
Con riferimento ai requisiti di concessione dell’esonero:

  • Le lavoratrici devono essere madri di 2 o più figli;
  • l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo;
  • ovvero, a decorrere dal 2027, per le madri di 3 o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo;
  • la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua, per le lavoratrici dipendenti. Per le lavoratrici autonome, l’esonero in esame è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della Legge n. 233/1990, quindi, al minimale annuo di retribuzione (minimale giornaliero per 312).

In ogni caso, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (per i lavoratori dipendenti pari al 33%, per i lavoratori autonomi pari al 22,65%).

L’esonero non si applica per gli anni 2025 e 2026 in favore delle lavoratrici che risultano beneficiarie dell’esonero contributivo già disposto dalla Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 180, della Legge n. 213 del 2023).

La misura del parziale esonero contributivo sarà determinata entro il 31 gennaio 2025, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef.

L’agevolazione per le lavoratrici autonome è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 22 gennaio 2025   

                                                                Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio