Congedo parentale (comma 217-218)

 Circolare n.13-2025 Congedo parentale (comma 217-218)

 

Circolare n. 13-2025

 

Oggetto: Congedo parentale (comma 217-218)

La Legge di Bilancio 2025 interviene nuovamente sull’articolo 34, comma 1, primo periodo del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001) in tema di congedo parentale, ossia, è previsto un incremento della misura dell’indennità per congedo parentale:

  • all’80% (anziché al 60% già previsto per il secondo mese ed al 30%, per il terzo mese),
  • nel limite di tre mesi,
  • entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento),
  • in alternativa tra i genitori.

 

Si tratta dei periodi di congedo successivi al primo mese di congedo parentale, pertanto, i periodi complessivamente fruibili con un’indennità pari all’80% sono elevati da uno a tre mesi.

Il nuovo incremento non si applica ai casi in cui il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024.

Invece fatto salvo, per i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato nel corso dell’anno 2024, l’elevamento all’80% per il secondo mese.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 22 gennaio 2025   

                                                                Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio