circolare n. 69/2024 Preintesa per rinnovo CCNL Scuole private materne (FISM)
Circolare n. 69-2024
Oggetto: Preintesa per rinnovo CCNL Scuole private materne (FISM)
Nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL 1 marzo 2023 per i dipendenti delle scuole materne non statali (FISM), scaduto il 31 dicembre 2023, relativamente al periodo 2024-2027, FISM e le OO.SS. FLC – CGIL, CISL – SCUOLA, SNALS – CONFSAL, ferma restando la prosecuzione del negoziato, hanno stipulato in data 26 novembre 2024 una preintesa (sottoscritta da UIL SCUOLA RUA il 27 novembre 2024) su alcuni istituti contrattuali. Nello specifico, l’accordo, valido dalla sua stipula e parte integrante del CCNL FISM 2024-2027 in corso di trattativa, interviene in materia di:
- somministrazione di lavoro;
- welfare contrattuale.
Somministrazione di lavoro
I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro non potranno superare per ciascun trimestre il 20% (venti per cento) dei lavoratori dipendenti comunque occupati nell’ente al momento dell’inizio della fornitura.
Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente contratto e dai diversi livelli di contrattazione.
Entro il 28/02/2025, l’istituto che utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a fornire alla FISM territoriale e alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente Accordo, il numero ed i motivi dei contratti di lavoro di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le norme del Capo IV del D.Lgs. 81/2015 e il CCNL sul lavoro somministrato sottoscritto da CGIL/CISL/UIL del 15/10/2019.
Per la vigenza del presente Accordo, le parti concordano sull’utilizzo della somministrazione di lavoro anche per il personale educativo e docente come strumento per fronteggiare la crisi dovuta alla strutturale carenza di queste figure professionali.
L’istituto della somministrazione per i docenti ed educatori cesserà la sua applicazione alla data del 31.12.2025, nel caso in cui entro quella data non si sia giunti al rinnovo del CCNL FISM.
Welfare contrattuale
I lavoratori hanno diritto a strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2025. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori in forza alla data della stipula del presente contratto o successivamente assunti entro il 31/12/2024:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso dell’anno 2024 (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre-31 dicembre 2024.
I suddetti valori sono riproporzionati per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico del datore di lavoro.
Il valore di welfare maturato dal lavoratore è riconosciuto un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o impiegati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso il medesimo datore di lavoro.
Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi già in essere riconosciute dal datore di lavoro sia unilateralmente per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che per accordi collettivi.
I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare il suddetto valore, o parte di esso, al Fondo di Previdenza Complementare “Espero”, quale quota a carico del datore di lavoro, secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, fermo restando che il costo massimo a carico del datore di lavoro non potrà superare complessivamente i 200 euro per il 2024.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Bergamo, 16 dicembre 2024
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio