Scarica Circolare n.59/2024 Indennità una tantum (c.d. Bonus) – Modifiche
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Circolare n. 59-2024
Oggetto: Indennità una tantum (c.d. Bonus) – modifiche in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 267/2024 del Decreto Legge 14 novembre 2024, n. 167 (c.d. Decreto Concordato), si assiste all’ampliamento della platea dei lavoratori dipendenti beneficiari del bonus Natale, l’indennità una tantum pari a 100 euro netti (da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso del presente anno), da erogarsi unitamente alla tredicesima mensilità, a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano contestualmente specifici requisiti reddituali e familiari.
Fermo restando i requisiti reddituali e, dunque, la titolarità di un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro e di un’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante, per accedere alla misura, ora, non è più richiesta la presenza del coniuge fiscalmente a carico, come invece originariamente previsto, con la conseguenza che, a tali fini, è sufficiente avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico.
Nel caso, dunque, di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta a uno solo di essi, ove siano:
- coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
- conviventi di fatto (*) ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016.
Al contempo, il D.L. n. 167/2024 sancisce l’incumulabilità del bonus Natale all’interno del medesimo nucleo familiare attraverso la previsione secondo cui il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario dello stesso.
Per meglio chiarire le esclusioni del comma 2-bis si considerino i seguenti esempi, che si basano sull’ipotesi di due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altra, né coniugati né conviventi (ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016).
Esempio n. 1 Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi. Esempio n. 2 La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76). Esempio n. 3 La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma), per effetto della limitazione prevista dal comma 2-bis. Esempio n. 4 La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico − con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest’ultima non è beneficiaria del bonus). |
Alla luce delle novità intervenute, si rende opportuno, da parte dei lavoratori dipendenti, valutare nuovamente il diritto al bonus Natale e, nel caso di spettanza, farne richiesta al proprio datore di lavoro. A tal fine, alleghiamo nuovo modulo di dichiarazione da utilizzare.
Si ricorda, inoltre, che, qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.
(*) Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. 37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
Bergamo, 20 novembre 2024
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio