Indennità una tantum (c.d. Bonus)

 

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Circolare n. 57-2024

Oggetto: Indennità una tantum (c.d. Bonus)

L’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (di seguito Decreto Omnibus), ha stabilito che, sia erogata un’indennità una tantum per l’anno 2024, pari a euro 100 (di seguito anche bonus), rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri.

Soggetti Beneficiari
I soggetti beneficiari del bonus, sono i titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, ossia, i lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a domicilio), indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro instaurato (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale) e dalla qualifica assunta con esclusione dei titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che soddisfano congiuntamente i requisiti oggettivi (a, c) e soggettivi (b) di seguito elencati:

a) abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

Il reddito complessivo va determinato tenendo conto anche:

  • dei redditi assoggettati a cedolare secca;
  • dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni ex art. 1, comma 692, lett. g), Legge n. 160/2019;
  • della quota di agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica) ex art. 1, D.L. n. 201/2011;
  • delle mance detassate (settore Turistico) ex art. 1, commi da 58 a 62, Legge n. 197/2022;
  • della quota di reddito esente da imposte in forza dei diversi regimi fiscali agevolati riconosciuti ai lavoratori impatriati (ex art. 44, comma 1, D.L. n. 78/ 2010; ex art. 16,

D.Lgs. n. 147/2015; ex art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.L. n. 34/2019; ex art. 5, D.Lgs. n. 209/2023).
Il reddito complessivo deve essere assunto, invece, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis, TUIR.

b) abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, (ex art.12, comma 2, TUIR), oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale, (art.12, comma 1, lettera c), TUIR).
In relazione a quest’ultima fattispecie, si precisa che un nucleo familiare c.d. monogenitoriale sussiste qualora, alternativamente:

  • l’altro genitore è deceduto;
  • l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
  • il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).

In queste ultime tre ipotesi, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma in capo al lavoratore richiedente, il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente.
Diversamente, nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta:

  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;
  •  al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;
  • al lavoratore dipendente che vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.

In tali ipotesi, il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori. Di conseguenza, non risulta integrato il requisito di cui alla lettera b) sopra illustrato.

c) abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, (ex art.49, TUIR con esclusione delle pensioni e degli assegni ad esse equiparati di cui al comma 2, lettera a) dello stesso articolo) percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante (ex art. 13, comma 1, TUIR).

Natura e misura del bonus
L’importo del bonus è pari a 100 euro, di cui:

  • è un importo netto e non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente (né ai fini previdenziali né ai fini fiscali);
  • va rapportato al periodo di lavoro nel 2024.

Nessuna riduzione del bonus deve essere, invece, effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).

Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore
Il sostituto d’imposta pubblico o privato, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente tramite la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di seguito allegata, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Al riguardo, si precisa che, se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo della quota spettante.
Fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

A seguito alla richiesta del lavoratore, il sostituto d’imposta riconosce l’indennità unitamente con la tredicesima mensilità e le somme erogate dal medesimo sono recuperate sotto forma di credito, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
Inoltre, è previsto che qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.
Analogamente, si ritiene che il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 possa beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.
Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

 

Bergamo, 07 novembre 2024

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio