Prelievi e rimborsi da modello 730/4

 

Scarica circolare n. 44/2024 Prelievi e rimborsi da modello 730_4

 

Circolare n. 44-2024

Oggetto: Prelievi e rimborsi da modello 730/4

Il datore di lavoro deve effettuare i conguagli di imposta risultanti dal modello 730 in busta paga, purché abbia ricevuto i risultati contabili delle dichiarazioni attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Informiamo, pertanto che, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di giugno 2024, effettueremo i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o tratterremo le somme o le rate, dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.

Il versamento o il rimborso di ogni singola imposta o addizionale non sarà eseguito se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

A novembre sarà effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca.

Chi vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730 (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarcelo per iscritto entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

Lo Studio rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Bergamo, 17 luglio 2024

 

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio