Circolare n. 29-2024
Oggetto: Rinnovo contrattuale CCNL Barbieri e Parrucchieri
In data 20 maggio 2024, tra le associazioni datoriali Confartigianato Benessere acconciatori, Confartigianato Benessere estetica, CNA Unione benessere e sanità, CASARTIGIANI, CLAAI e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL si è convenuto sul seguente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Area Acconciatura ed Estetica del 10 ottobre 2022 per i dipendenti dalle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere. Il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 2023 e avrà validità fino al 31 dicembre 2026.
Di seguito si riportano i principali contenuti economici previsti nell’ipotesi di accordo:
- incrementi retributivi;
- una Tantum;
Incrementi retributivi
Le Parti hanno convenuto un aumento retributivo parametrati sul 3° livello pari a 183 euro, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, da corrispondersi in 4 tranches:
- 70 euro a partire dal 1° maggio 2024;
- 50,00 euro a partire dal 1° gennaio 2025;
- 43,00 euro a partire dal 1° gennaio 2026;
- 20,00 euro a partire dal 1° ottobre 2026.
Le Parti nella definizione dell’aumento economico hanno tenuto conto anche del fatto che le trattative delle pregresse tornate contrattuali hanno maturato un disallineamento temporale nei rinnovi rispetto alle naturali scadenze.
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “Una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 80 euro.
L’importo “Una tantum” di cui sopra verrà erogato in 2 soluzioni:
- la prima pari a 40 euro con la retribuzione del mese di giugno 2024;
- la seconda pari a 40 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “Una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L’importo di “Una tantum”, inoltre:
- è ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part- time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
- è esclusa dalla base di calcolo del TFR;
- è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi potranno essere detratti dalla stessa “Una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2024.
L’importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Bergamo, 28 maggio 2024
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio