Elevazione dell’indennità di congedo parentale

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Circolare n. 28-2024

Oggetto: Elevazione dell’indennità di congedo parentale

L’Inps con la circolare n. 57/2024, ha fornito, le istruzioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale, a seguito della modifica all’articolo 34, comma 1, D.Lgs. 151/2001 (Legge di Bilancio 2024) che ha disposto l’aumento, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il 6° anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è pari all’80% della retribuzione (invece del 60%).
Ai fini dell’individuazione della platea dei destinatari cui si rivolge la novella normativa in oggetto, si osserva che, avendo il legislatore modificato il solo articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, l’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ecc.).
Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
Si sottolinea, inoltre, che l’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Si precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista dal novellato articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del D.lgs n. 151/2001 (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età, il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito:

  •  un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
  • un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
  • sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.

La decorrenza della nuova disposizione prevista dalla legge di Bilancio 2024, interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.
Ne consegue che il diritto all’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura dell’80% della retribuzione per l’anno 2024 e al 60% della retribuzione a partire dal 2025, spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D.lgs n. 151/2001, oppure, di congedo di paternità alternativo ai sensi dell’articolo 28 del medesimo decreto legislativo.

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

  •  tramite il portale istituzionale www.inps.it;
  • tramite il Contact center integrato;
  • tramite gli Istituti di Patronato.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 30 aprile 2024

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio