Rinnovo contrattuale CCNL Studi professionali (parte economica)

 

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Circolare n. 20-2024

Oggetto: Rinnovo contrattuale CCNL Studi professionali (parte economica)

In data 16 febbraio 2024, tra CONFPROFESSIONI, FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 17 aprile 2015 per i dipendenti degli studi e delle attività professionali, scaduto il 31 marzo 2018.
Di seguito si riportano i principali contenuti economici previsti nell’ipotesi di accordo:

  •  incrementi retributivi;
  • una Tantum;
  • contributi Enti Bilaterali;
  • tredicesima mensilità.

Incrementi retributivi
Le Parti hanno convenuto un aumento retributivo a regime pari a 215,00 euro per il 3° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, da corrispondersi in 4 tranches:

  • 105,00 euro a partire dal 1° marzo 2024;
  • 45,00 euro a partire dal 1° ottobre 2024;
  • 45,00 euro a partire dal 1° ottobre 2025;
  •  20,00 euro a partire dal 1° dicembre 2026

Per effetto degli incrementi retributivi concordati dalle Parti, gli importi della paga base tabellare conglobata risultano essere come da tabelle allegate.

Una tantum
Le parti convengono di definire un importo una tantum di compensazione a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del CCNL avvenuta il 31 marzo 2018 e la sottoscrizione del presente rinnovo (16 febbraio 2024).
La somma a titolo di “Una Tantum” è pari a 400 euro per ogni livello di inquadramento, spetta a tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL e verrà erogata nelle seguenti tranches:

  •  200 euro 1° maggio 2024;
  • 200 euro 1° maggio 2025.

Si precisa che il suddetto importo:
• può essere erogato attraverso gli strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente;

• è da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non sarà pertanto utile ai fini del computo del TFR;
• andrà riparametrato sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1° aprile 2018 – 1° marzo 2024 seguendo le previsioni dell’art. 130 del presente CCNL (considerando come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni) nonché, per i lavoratori a tempo parziale sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro.

I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota. Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione.

Contributi Enti Bilaterali
A partire dalla mensilità di marzo 2024 il finanziamento di tutte le attività che vengono esercitate dagli enti bilaterali di settore (CADIPROF EBIPRO), come elencate dal presente Ccnl, viene effettuato mediante un contributo unificato mensile, per dodici mensilità, di 29 euro, di cui 2 euro a carico del lavoratore, che dovrà essere versato dal datore di lavoro per ciascun lavoratore mediante modello F24 sez. INPS con causale ASSP. Il suddetto importo è così suddiviso:

  •  20 euro mensili (prima 15,00 euro mensili) a CADIPROF per 12 mensilità;
  •  9,00 euro mensili (prima 7,00 euro mensili) ad EBIPRO per 12 mensilità, di cui
    – 7,00 euro mensili a carico del datore di lavoro e
    – 2,00 euro mensili a carico del lavoratore.

Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione.
Il versamento del contributo sopra indicato da diritto alle prestazioni erogate dai singoli enti bilaterali secondo quanto previsto dai regolamenti dagli stessi adottati.
Nella medesima contribuzione sono ricomprese le forme di assistenza a favore di tutti coloro che operano all’interno dello studio professionale: datori di lavoro, collaboratori e lavoratori.
Le medesime condizioni previste per i lavoratori dipendenti si applicano anche ai collaboratori coordinati e continuativi.

In caso di mancata adesione al sistema della bilateralità e di omesso versamento del relativo contributo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un importo pari ad euro 43,00 corrisposto per 14 mensilità.
Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e costituisce un elemento aggiuntivo della retribuzione, non assorbibile, che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, incluso il trattamento di fine rapporto. Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale il suddetto importo non è riproporzionabile.

Oltre al suddetto importo, che rappresenta il trattamento minimo che deve essere riconosciuto al lavoratore, il datore di lavoro è, altresì, obbligato al rimborso del costo della prestazione in misura equivalente al valore della prestazione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto nell’ipotesi di adesione al sistema della bilateralità.

Tredicesima mensilità
Per i periodi di assenza obbligatoria per maternità e paternità e per il congedo parentale alla lavoratrice o al lavoratore va riconosciuta dal datore di lavoro la tredicesima mensilità (in precedenza limitatamente all’aliquota corrispondente al 20% della retribuzione).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 04 marzo 2024

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio