Rinnovo contrattuale CCNL Legno – Aziende Artigiane

 

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Circolare n. 22-2024

Oggetto: Rinnovo contrattuale CCNL Legno – Aziende Artigiane

In data 5 marzo 2024 le associazioni datoriali CNA Produzione, CNA Costruzioni, CONFARTIGIANATO Legno e Arredo, CONFARTIGIANATO Marmisti, CASARTIGIANI e CLAAI, insieme alle OO.SS. FENEAL – UIL, FILCA – CISL, FILLEA – CGIL, hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 3 maggio 2022 per i dipendenti delle imprese artigiane e piccole medie imprese dell’area legno-lapidei, scaduto il 31 dicembre 2022. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2023 ed avrà validità sino al 31 dicembre 2026, sia per la parte economica che per quella normativa.
Il CCNL continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la suddetta scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Di seguito si riportano i principali contenuti economici e normativi previsti nell’ipotesi di accordo:

  • Incrementi retributivi;
  •  Una tantum;
  •  Scatti anzianità;
  •  Preavviso;
  • Donne vittime di violenza di genere;
  • Contratto a tempo determinato;
  • Apprendistato professionalizzante.

Incrementi retributivi
Si stabiliscono gli incrementi dei minimi tabellari, con riferimento al livello D per il settore legno, tali incrementi sono da riparametrarsi sugli altri livelli e verranno erogati in quattro tranches.
Con riferimento al settore legno, arredamento e mobili si prevede un incremento di 180,00 euro, da erogare nelle seguenti tranches:

  • 55,00 euro dal 1° marzo 2024;
  • 50,00 euro dal 1° gennaio 2025;
  • 40,00 euro dal 1° gennaio 2026;
  • 35,00 euro dal 1° ottobre 2026.

 

Settore Legno, arredamento e mobili

 

Livello

Aumenti a partire dal

 

Totale

1°marzo 2024 1° gennaio 2025 1°gennaio 2026 1° ottobre 2026
AS 74,83 68,02 54,42 47,62 244,89
A 69,75 63,40 50,72 44,38 228,25
B 63,75 57,96 46,37 40,57 208,65
C Super 60,98 55,44 44,35 38,81 199,58
C 58,18 52,89 42,32 37,03 190,42
D 55,00 50,00 40,00 35,00 180,00
E 52,09 47,35 37,88 33,15 170,47
F 48,94 44,49 35,59 31,14 160,16

 

Settore Legno, arredamento e mobili

 

 

Livello

 

Minimi al 29 febbraio 2024

Minimi a partire dal

 

 

1° marzo 2024 1° gennaio 2025 1° gennaio 2026 1° ottobre 2026
AS 2.033,54 2.108,37 2.176,39 2.230,81 2.278,43
A 1.895,44 1.965,19 2.028,59 2.079,31 2.123,69
B 1.732,57 1.796,32 1.854,28 1.900,65 1.941,22
C Super 1.657,27 1.718,25 1.773,69 1.818,04 1.856,85
C 1.581,22 1.639,40 1.692,29 1.734,61 1.771,64
D 1.494,71 1.549,71 1.599,71 1.639,71 1.674,71
E 1.415,50 1.467,59 1.514,94 1.552,82 1.585,97
F 1.329,97 1.378,91 1.423,40 1.458,99 1.490,13

Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 130 euro.
L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo:

  •  la prima con la retribuzione del mese di aprile 2024;
  •  la seconda con la retribuzione del mese di maggio 2024.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L’importo di “una tantum” sarà inoltre:

  • ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part- time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
  • è esclusa dalla base di calcolo del TFR;
  • è riconosciuta anche in caso di dimissioni o licenziamento

Inoltre, gli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti come anticipazioni degli importi di una tantum in oggetto: di conseguenza, essi dovranno essere detratti da tale somma, fino a concorrenza. Tali anticipazioni cessano di essere corrisposte con la retribuzione relativa al mese di marzo 2024.

Scatti anzianità
Vengono modificati, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, gli importi mensili dei 5 scatti di anzianità biennali maturati dal lavoratore. Gli importi sono determinati come segue:

LIVELLO IMPORTO
AS euro 20,494
A euro 18,944
B euro 16,879
C Super euro 16,181
C euro 15,329
D euro 14,296
E euro 13,522

Ai lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti alla data del 31 dicembre 2024 verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5 euro sull’ultimo scatto maturato.

Si rammenta inoltre che non è previsto un importo a titolo di scatto di anzianità per il livello F di questo settore, in quanto tale livello ha natura solo transitoria.

Preavviso
Il licenziamento dell’operaio non in prova e non ai sensi dell’articolo 90 (licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:

LIVELLO DURATA
AS  2 mesi
A  2 mesi
B  2 mesi
C Super  2 mesi
C  1 mese
D  1 mese
E  1 mese
F 15 giorni 

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza del predetto termine deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.

Donne vittime di violenza di genere
Le donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali comunali, da Case rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto, in base all’art. 24 del Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, ad un congedo retribuito non superiore a tre mesi, fruibile anche a giorni o a ore e utilizzabile nell’arco temporale di tre anni.
Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta ad informare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione richiesta.
Il contratto stabilisce come condizione di miglior favore ulteriori 2 mesi di aspettativa. Durante questi 2 mesi la lavoratrice ha diritto ad una indennità erogata dall’azienda, pari al 30% della retribuzione tabellare. L’indennità di cui al periodo precedente non ha effetti sugli istituti indiretti e differiti.
Le Parti firmatarie il presente CCNL invitano gli Enti Bilaterali Territoriali dell’Artigianato a valutare prestazioni aggiuntive da porre in essere con riferimento alle fattispecie di cui al presente articolo, al fine di assicurare un più congruo supporto nei confronti delle donne lavoratrici vittime di violenza.
E’ riconosciuto, inoltre, alla lavoratrice il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ove disponibili in organico con diritto su richiesta della lavoratrice alla ri-trasformazione in lavoro a tempo pieno nonché dove possibile e compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali il diritto ad essere trasferita presso altra sede. Tale diritto alla trasformazione in part time risulta indipendente dal diritto di congedo.

Contratto a tempo determinato
Sono confermate le causali per il ricorso al contratto a tempo determinato al fine della stipula, proroga o rinnovo di rapporti per periodi successivi ai primi dodici mesi, ed entro i limiti massimi di legge, ovvero:

  •  punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  • incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
  • esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
  • esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari.

Tutte le causali di ricorso al contratto a tempo determinato previste dalla legge e dal CCNL sono alternative tra loro.

Apprendistato professionalizzante.
A partire dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti, anche con rapporto in corso, hanno diritto agli scatti di anzianità, maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati.
L’importo dello scatto maturato durante il periodo di apprendistato sarà pari a 8,00 euro.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 25 marzo 2024

 

 

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio