Esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti (Art. 1 comma 15)

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Circolare n. 7-2024

Oggetto: Esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti (Art. 1 comma 15)

Con la presente, Vi comunichiamo che è stato pubblicato sul S.O. n. 40 alla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023 la L. 30 dicembre 2023, n. 213, Legge di Bilancio 2024.
Tra le varie novità di maggior interesse per i datori di lavoro e dipendenti è introdotto all’art. 1 comma 15 “Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti”.
Viene confermata per il periodo dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, la riduzione del cuneo fiscale, mediante esonero dei contributi IVS a carico dei lavoratori del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici.
Pertanto, la riduzione dell’aliquota IVS a carico del dipendente, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è così stabilita:

  •  al 7%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di euro 1.923, ovvero
  • al 6% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a euro 1.923 e non eccede l’importo di euro 2.692.

 

La novità rispetto alle versioni precedenti dell’esonero riguarda la mancata applicabilità dell’esonero sul rateo di 13ma mensilità e 14ma mensilità, sia essa corrisposta mensilmente a ratei che in unica soluzione.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 22 gennaio 2024

 

                                                                                                                                Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio