Circolare n.72-2023
Oggetto: Assistenza sanitaria integrativa CCNL Igiene Ambientale – Aziende Municipalizzate e Aziende Private
Con la presente, per ricordarVi che, il CCNL 18 maggio 2022 per i dipendenti dalle aziende municipalizzate di igiene urbana e per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali ha previsto che, dal 1° ottobre 2023 (versamento del 16 ottobre 2023), il contributo da versare da parte delle aziende al Fondo FASDA viene incrementato di un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 5,00 euro mensili, per 12 mensilità (quindi 15,00 euro trimestrali).
A partire dal 1° gennaio 2024 viene rivista la disciplina in tema di assistenza sanitaria integrativa.
L’iscrizione al Fondo è obbligatoria per tutti i lavoratori in forza (sono considerati tali anche i dipendenti in aspettativa non retribuita), non in prova, a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti ed i dipendenti con unico contratto a tempo determinato almeno pari a 12 mesi, sia a tempo pieno che a tempo parziale con orario di lavoro almeno pari al 50% dell’orario normale di lavoro a tempo pieno.
In tema di finanziamento del Fondo la contribuzione a carico del datore di lavoro è fissata nella misura di 42,50 euro trimestrali a partire dal 16 ottobre 2014 per ogni lavoratore dipendente, aumentati a 69,50 euro trimestrali da versamento del 16 luglio 2017; come anticipato, a partire dal versamento del 16 ottobre 2023 il contributo trimestrale aumenterà di 15,00 euro e sarà quindi pari a 84,50 euro trimestrali per ogni lavoratore dipendente.
In caso di mancato versamento della contribuzione ordinaria l’azienda è responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie al lavoratore è data la facoltà della richiesta all’azienda del risarcimento del danno subito.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
Bergamo, 13 ottobre 2023
Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio