Indennità di vacanza contrattuale (IVC) CCNL Assicurazioni Agenzie in gestione libera (SNA – CONFSAL)

 

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Circolare n.63-2023

Oggetto: Indennità di vacanza contrattuale (IVC) CCNL Assicurazioni Agenzie in gestione libera (SNA – CONFSAL)

Il giorno 5/2/2018, tra il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (S.N.A.) e la FESICA-CONFSAL, la CONFSAL-FISALS, con l’assistenza della CONFSAL, si è stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera.

Il presente CCNL decorre dall’1/4/2018 ed ha scadenza all’1/4/2023, ha previsto ( art. 71 del CCNL) che, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dal mese successivo alla presentazione della piattaforma, se successiva ai tre mesi, un elemento provvisorio della retribuzione ossia, un’ indennità di vacanza contrattuale (IVC).
L’importo di detto elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata.
Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Per minimi retributivi contrattuali devono intendersi le voci retributive (stipendio conglobato e scatti di anzianità), inclusa l’indennità di contingenza.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 09 agosto 2023

 

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio