Registro Nazionale per l’alternanza scuola – lavoro

 

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Circolare n. 54-2023

Oggetto: Registro Nazionale per l’alternanza scuola – lavoro

Con l’articolo 4 della Legge 28 marzo 2003, n.53 viene introdotta nel sistema educativo italiano la possibilità per i giovani dai 15 ai 18 anni di realizzare il percorso formativo anche “attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.”

Il successivo Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.77 ha disciplinato l’alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo con lo scopo di far acquisire agli studenti competenze spendibili nel mercato del lavoro e favorirne l’orientamento per valorizzarne le vocazioni personali. Infatti, all’articolo 4 viene precisato che “i percorsi in alternanza sono dotati di una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni“.

L’alternanza viene riconosciuta come una metodologia didattica che realizza un collegamento organico tra le istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro consentendo la partecipazione attiva delle imprese e degli gli enti pubblici e privati. Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ha contribuito a consolidare la metodologia dell’alternanza favorendo l’orientamento e definendo i diritti e i doveri degli studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Con l’obiettivo di aumentare l’offerta formativa, la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “La Buona Scuola” potenzia ulteriormente l’alternanza scuola-lavoro prevista nel secondo ciclo di istruzione e istituisce il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, a cui si devono iscrivere le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti.
In particolare, la disposizione prevede, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (denominati per semplicità con l’acronimo PCTO) con una rimodulazione della durata dei percorsi, i quali sono attuati per una durata complessiva minima:

  • non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
  • non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
  • non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Il PCTO diventa così una strategia educativa dove l’impresa e l’ente pubblico o privato sono invitati ad assumere un ruolo complementare all’aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti in modo da contribuire alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro.

Attualmente non è previsto nessun obbligo di iscrizione da parte delle aziende ma, è consigliato per permettere alle aziende di proporsi per ospitare studenti per alternanza scuola lavoro oppure per svolgere l’apprendistato di 1° livello per il conseguimento di un titolo di studio.

Le Camere di Commercio, hanno reso disponibile un link di seguito riportato, per la registrazione delle aziende:

https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/chiSiamo?1

Tramettiamo, inoltre, la guida per l’impresa redatta dalle Camere di Commercio utile per l’iscrizione sul Registro Nazionale per l’alternanza Scuola Lavoro.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi eventuale informazione

 

Cordiali saluti.

 

Bergamo, 14 luglio 2023      

 

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio